Beni culturali: in vigore il nuovo regolamento. I dettagli
Beni culturali: è entrato in vigore sabato 11 novembre il nuovo regolamento del Mibact per i bandi pubblicati a partire da oggi 13 novembre
Nel regolamento ministeriale sugli appalti pubblici di lavori riguardanti beni culturali tutelati, pubblicato in GU lo scorso 27 ottobre ed entrato in vigore sabato 11 novembre (quindi, formalmente, per gli appalti banditi dalla data odierna) vengono disciplinati molteplici aspetti: livelli di progettazione, qualificazione delle imprese, tipologie contrattuali oggetto di affidamento.
Le principali specifiche del decreto
- livelli progettuali: sono praticamente analoghi a quelli previsti dalla disciplina generale del Codice, con l'aggiunta di una scheda tecnica di progetto specifica per questo settore e con indicazione delle indagini e dei rilievi necessari. Verranno definiti, entro 6 mesi dal MIT, delle ulteriori linee di indirizzo, norme tecniche e criteri preordinati alla progettazione e alla esecuzione;
- qualificazione imprese: ai fini della partecipazione alle gare, l'impresa deve possedere almeno il 70% dell'importo della classifica per cui viene richiesta l'iscrizione. Nel decreto si evidenzia che "la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti". Oltre ai requisiti generali le imprese devono inoltre possedere dettagliati requisiti speciali riferiti, ad esempio, alla direzione tecnica (previsto il vincolo di unicità dell'incarico del direttore tecnico che quindi può svolgere tale funzione per una sola impresa). Per le categorie Os2-A e Os2-B sarà necessario inoltre anche un diploma di restauratore rilasciato dalle scuole di alta formazione o da altri istituti elencati dal codice dei beni culturale. Nei casi in cui non sia prevista l’iscrizione a un ordine o collegio professionale, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva delle opere possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali;
- tipologie contrattuali: la regola generale dispone che è necessaria l'acquisizione del progetto esecutivo e quindi sussiste l'obbligo di ricorso all'appalto di sola esecuzione. Sono previste comunque alcune eccezioni: ad esempio si possono affidare lavori sul progetto definitivo quando la natura del bene non consente lo svolgimento di indagini e rilievi esaustivi o l'individuazione di soluzioni solo in corso d'opera, oppure quando i lavori su superfici decorate o beni mobili non comportano complessità realizzativa. Il responsabile del procedimento, inoltre, può disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori, nonché i tipi di intervento per i quali è ammessa l'esecuzione di lavori con il regime della somma urgenza (se un ritardo può pregiudicare l'incolumità pubblica o la tutela del bene), per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo e fino all’importo di 300 mila euro;