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Chiarimenti alla “Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici Edizione 2012”

In data 04/05/2012 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha pubblicato un chiarimento alla "Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici – Edizione 2012"

In data 04/05/2012, con Prot. N 0006334, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha pubblicato un chiarimento alla nota Prot. DCPREV 1324 del 07/02/2012 “Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici – Edizione 2012” nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Per "impianto fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi" si intende “un impianto fotovoltaico incorporato nell’attività soggetta”, ovvero un impianto i cui moduli ricadono, anche parzialmente, nel volume delimitato dalla superficie cilindrica verticale avente come generatrice la proiezione in pianta del fabbricato.
La guida sottolinea che l’installazione di un impianto FV può comportare un aumento del preesistente livello di rischio di incendio, dovuto per esempio all’interferenza con i sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione o all’ostacolo delle operazioni di estinzione o di raffreddamento dei tetti realizzati in materiale combustibile.
Pertanto l’installazione deve essere realizzata in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore FV verso il fabbricato sul quale è installato. Per rispondere a questo requisito la copertura o la facciata sulla quale è installato l’impianto deve essere di materiale incombustibile: è considerata equivalente l’installazione tra i moduli FV e il piano di appoggio di uno strato di materiale con resistenza al fuoco ed incombustibile. In alternativa la guida riconosce la facoltà di operare una specifica valutazione del rischio di propagazione dell’incendio, tenendo in considerazione la classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e la classe di reazione al fuoco del modulo FV. Se dalla valutazione del rischio di propagazione si giunge alla conclusione che l’installazione dell’impianto FV non determina un aggravio del rischio preesistente, dovrà essere aggiornata la pratica con la presentazione della SCIA.
I moduli, le condutture elettriche gli inverter, i quadri e gli altri eventuali apparati dell’impianti devono essere installati a non meno di un metro di distanza dagli eventuali evacuatori di fumo e calore installati sulla copertura. In presenza di elementi verticali di compartimentazione antincendio, l’impianto FV deve osservare una distanza di almeno un metro dalla proiezione di questi elementi. Tuttavia, tale distanza minima si ritiene non necessaria nei casi in cui il piano di appoggio sottostante i moduli FV è costituito da elementi che impediscono la propagazione dell’incendio nell’attività per un tempo compatibile con la classe del compartimento.
L’impianto FV deve essere dotato di un dispositivo di comando di emergenza, collocato in posizione segnalata e accessibile, che determini il sezionamento dell’impianto elettrico all’interno del compartimento o fabbricato nei confronti delle sorgenti di alimentazione, incluso l’impianto FV. Il comando di emergenza deve essere sempre presente e in grado di sezionare il generatore FV, per evitare che l’impianto elettrico all’interno del compartimento possa rimanere in tensione ad opera dell’impianto FV stesso.
In caso di presenza di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri, la parte di impianto FV in corrente continua, compreso l’inverter, devono essere installati all’esterno delle aree classificate ai sensi dell’allegato XLIL al D.Lgs. 81/2008.
Per quanto riguarda la documentazione, il Comando Provinciale dei VVF acquisisce la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore per tutto l’impianto FV e, solo nel caso di impianti con potenza nominale superiore a 20kWp, l’aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Il titolare dell’attività ha l’obbligo di eseguire e di documentare apposite verifiche dell’impianto FV in riferimento al rischio di incendio; le verifiche, che devono essere effettuate con particolare attenzione sui sistemi di giunzione e di serraggio dell’impianto, devono essere eseguite periodicamente e ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica dell’impianto.
Qualora accessibile, l’area dove sono installati il generatore e i relativi accessori deve essere segnalata con un’apposita cartellonistica conforme al D.Lgs. 81/2008 (un cartello ogni 10 metri di conduttura).
Gli impianti esistenti si devono adeguare con la presenza e funzionalità del dispositivo di comando di emergenza, la segnaletica e le verifiche da effettuare.

Questo chiarimento rappresenta un utile strumento che deve essere portato a conoscenza di tutti gli addetti ai lavori. Per ulteriori approfondimenti scaricate qui la circolare dei VVF.
 

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