Chiarimento sugli ONERI per gli Ordini Territoriali ai fini della trasparenza e l'anticorruzione
Entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016, recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza delle P.A. - comunicato del 6 luglio del Presidente ANAC sui termini di adeguamento ai nuovi obblighi negli Ordini e Collegi Professionali
Il CNI ha scritto tutti gli Ordini territoriali per dare indicazioni in merito al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruziòne, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (cd . Legge Madia), che ha provveduto a modificare il quadro normativo di riferimento in materia di anticorruzione e trasparenza.
In particolare, è stata espressamente confermata l'applicabilità della normativa sulla trasparenza, sebbene nei limiti di "quanto compatibile", agli Ordini professionali (cfr. art. 2 bis, co. 2, lett. a), del D.Lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 3, co. 2 del D.Lgs. 97/2016).
L.a medesima disciplina, inoltre, si applica alle associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato (comunque denominati e anche se privi di personalità giuridica), purché ricorrano le seguenti condizioni:
(i) l'attività sia finanziata in modo maggioritario da una P.A. (i.e. per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio);
(ii) la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da una P.A.;
(iii) l'ente abbia un bilancio superiore a cinquecentomila euro.
L'applicabilità è estesa anche alle società in partecipazione pubblica nonché alle associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato che esercitano attività di supporto alle pubbliche amministrazioni, limitatamente alle attività di pubblico interesse e sempre purché siano dotate di un bilancio superiore a cinquecentomila euro (cfr. art. 2bis,
co.2, lett. c), e co. 3, D.Lgs. 33/201 3, come modificato dall 'art. 3, co. 2, D.Lgs. 97/2016).
Le modifiche alla normativa - fra cui si segnala il rafforzamento dell'istituto dell'accesso civico e una parziale revisione dei contenuti e delle modalità di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" - sono state apportate alla disciplina "in una logica di semplificazione degli oneri e, nel contempo, di maggiore accesso a dati e documenti detenuti da soggetti pubblici", come chiarito nel recente comunicato ANAC del 6 luglio u.s., volto ad offrire alcune precisazioni in ordine all 'applicazione della normativa sulla trasparenza agli Ordini e Collegi professionali.
In particolare, come ricordato dall'Autorità, l'art. 3, comma 1ter, del D.lgs. 33/2013 (introdotto dall'art. 4, co. 1 del D.Lgs. 97/2016) ha previsto che ANAC possa intervenire, mediante il Piano Nazionale Anticorruzione, a precisare gli obblighi di pubblicazione dei singoli enti, in relazione alla dimensione organizzativa e alle attività specifiche degli stessi, prevedendo modalità semplificate di attuazione, oltre che per i Comuni con meno di 15.000 abitanti, anche per gli Ordini e Collegi professionali.
A tale riguardo, una proposta di aggiornamento al PNA 2015, contenente un'apposita sezione dedicata agli Ordini e Collegi professionali, è stata recentemente pubblicata da ANAC e sottoposta a una consultazione pubblica, a cui hanno partecipato anche il CNI e la Rete delle Professioni Tecniche. Il PNA 2016 è stato, successivamente, approvato dall'Autorità il 6 luglio 2016 ed è attualmente in attesa di ricevere i pareri della Conferenza Unificata e del Comitato interministeriale di cui all'art. 1 co. 4 della L. 190/2012, ai sensi dell'art. 1 co. 2bis della stessa legge (introdotto dall'art. 41 , co. 1. lett. b), D.Lgs. 97/2016).
La stessa L. 190/2012, novellata ai sensi del D.Lgs. 97/2016, ha previsto l'unificazione del ruolo del Responsabile per la prevenzione della corruzione e del Responsabile per la trasparenza in un unico soggetto, nonché l'unificazione in un Piano unitario del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (cfr. artt. 1, co. 7, 8 e 9, L. 190/2012, come modificato dall'art. 41 D.Lgs. 97/2016). Viene, inoltre, prevista la possibilità, per le realtà di piccole dimensioni, di aggregarsi per la redazione delPiano, concludendo accordi ex art. 15 L. 241/90, come espressamente previsto per gli Ordini professionali anche dallo schema di PNA 2016, ancora in corso di approvazione ( cfr. art. 1, co. 6, L. 190/2012).
Fra le semplificazioni già previste dalle nuove norme, si rammenta inoltre quanto stabilito dall'art. 3, co. 1 bis del novellato d.lgs. 33/2013, che conferisce potere ad ANAC, sentito il parere del Garante per la privacy nel caso siano coinvolti dati personali, di identificare dati e informazioni per i quali la pubblicazione in forma integrale è .. sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, fatto salvo - come chiarito da ANAC nel suo comunicato - "il diritto di accesso generalizzato, ex art. 5 d.lgs. 33/2013, ai documenti nella loro integrità".
Si segnalano, poi, alcune importanti modifiche che riguardano gli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 33/2013, relativi agli obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi politici e dei dirigenti, consulenti e collaboratori.
In particolare, vengono ricompresi fra i destinatari degli obblighi di pubblicazione dicui all'art. 14 esclusivamente i titolari di incarichi politici dello Stato, delle regioni e degli enti locali (anche non di carattere elettivo), nonché i "titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito" e "i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza
procedure pubbliche di selezione".
A seguito di tale modifica, pertanto, gli Ordini provinciali, i cui consiglieri svolgano la propria attività a titolo gratuito, non saranno più tenuti alla pubblicazione dei dati ex art. 14 D.Lgs. 33/2013, fra cui rientrano le attestazioni e le dichiarazioni patrimoniali e reddituali concernenti i consiglieri territoriali (di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441 ).
Quanto ai titolari di incarichi dirigenziali, è inoltre previsto che ciascun dirigente comunichi gli "emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica", che andranno pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione di appartenenza ai sensi del nuovo art. 14, co. 1ter D.Lgs. 33/2013 (come modificato dall'art. 13, co. 1, lett. c), D.Lgs. 97/2016). Gli obblighi di pubblicazione di cui all 'art. 14 D.Lgs. 33/2013, poi, riguarderanno anche i titolari di posizioni organizzative, a cui siano affidate deleghe o funzioni dirigenziali, come attualmente previsto dall'art. 14, comma 1 quinquies, D.Lgs. 33/2013.
Per l'adeguamento alle novità introdotte dal nuovo decreto, l'art. 42 del D.Lgs. 97/2016 ha previsto il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, avvenuta lo scorso 23 giugno. Pertanto, come precisato anche da ANAC nel suo comunicato, fino al 23 dicembre 2016 (data di scadenza di detto termine), l'attività di vigilanza dell'Autorità avrà ad oggetto esclusivamente "gli obblighi di trasparenza non modificati dal d.lgs. 97/2016,
salvo riprendere, anche per gli altri, dopo detta data".
Per quanto riguarda gli Ordini e Collegi professionali - già destinatari, ai sensi di delibera ANAC n. 380 del 6 aprile 2016, di un differimento dei termini per l'adeguamento agli obblighi di cui agli artt. 14 e 22 D. Lgs. 33/2013, fino all'entrata in vigore delle disposizioni correttive del relativo decreto - l'Autorità conclude
affermando che: "In considerazione di quanto previsto dal D.lgs. 97/2016 con riferimento agli Ordini professionali, del contenuto del PNA nonché della necessaria adozione di Linee guida da parte di ANAC, il predetto termine è da intendersi ulteriormente differito fino al 23 dicembre 2016".
Infine, si segnala che, con l'entrata in vigore del nuovo decreto, spetta direttamente ad ANAC provvedere all'irrogazione delle sanzioni specifiche di cui all'art. 47 D.Lgs. 33/2013, previste in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione, in conformità al regolamento all'uopo emanato dall'Autorità (cfr. art. 47, co. 3, D.Lgs. 33/2013, come modificato ex art. 38, co. 1. lett. c) D.Lgs. 97/2016).