Coperture | Sicurezza Lavoro
Data Pubblicazione:

Coperture: obblighi normativi e buone prassi per la sicurezza del lavoro in quota

Una panoramica relativa alla normativa di riferimento ed alcune utili informazioni per il professionista tecnico circa il processo di progettazione e di valutazione dei rischi per la sicurezza sulle coperture.

Copertura come luogo di lavoro

Siamo tutti consapevoli che le coperture dei fabbricati non sono luoghi normalmente accessibili a chiunque ma si tratta comunque di un componente edilizio con una funzione molto importante: la chiusura dell’involucro dagli agenti atmosferici esterni. Per espletare questa funzione la copertura deve mantenere perfettamente la sua integrità e la funzionalità attraverso periodiche manutenzioni.

Inoltre, la presenza di impianti sulle coperture dei fabbricati è sempre più frequente, questo aumenta ulteriormente le necessità di accesso e transito su queste, trasformandole in veri e propri luoghi di lavoro per imprese edili, impiantisti, manutentori. Il luogo di lavoro deve essere reso sicuro a fronte di tutti i possibili rischi ma principalmente per il rischio caduta dall’alto.

I professionisti possono fornire un contributo significativo per progettare e gestire questi particolari luoghi di lavoro e ridurre i rischi che questi presentano.

 

Coperture: obblighi normativi e buone prassi per la sicurezza del lavoro in quota

 

Le coperture ed il rischio di caduta dall’alto

La caduta dall’alto rappresenta il rischio più grave per coloro che accedono su una copertura, luogo di lavoro in quota per antonomasia. L’aumento della frequenza di accesso sulle coperture e la necessità di svolgere brevi attività di controllo, pulizia e manutenzione, continuano a tradursi in infortuni, spesso gravi. Ma se il pericolo di caduta dall’alto risulta oramai percepito da tutti, lo stesso non possiamo dire per le soluzioni che vengono poste in essere per ridurre o eliminare il relativo rischio, a volte neppure adottate.

La Scheda Inail 2022 relativa agli infortuni in edilizia evidenzia come la caduta dall’alto rappresenti ancora oltre la metà degli accadimenti. La stessa scheda indica che i fattori di rischio inerenti agli infortuni riscontrati riguardano in gran parte l’assenza di protezioni, il mancato o errato uso dei DPI anticaduta, errori nelle procedure di lavoro. Risulta quindi evidente il perché il normatore tenti di porre rimedio a queste infauste statistiche mediante normative che puntino ad aumentare le dotazioni di sicurezza sulle coperture, migliorare il livello di formazione degli addetti che vi accedono, dotare le stesse di un manuale che indichi le modalità di accesso e transito. In particolare, il legislatore intende aumentare le dotazioni di sicurezza presenti sui fabbricati e sulle coperture così da ridurre la necessità di apprestamenti temporanei necessari e di DPI anticaduta per chi deve accedere in momenti successivi.

 Sicurezza sulle coperture: Misure preventive e protettiva: IN DOTAZIONE / AUSILIARIE

Misure preventive e protettiva: IN DOTAZIONE / AUSILIARIE.

 

Relativamente alle modalità con le quali attuare questa volontà le indicazioni sono chiare:

  • privilegiare sistemi di protezione collettiva rispetto a dispositivi anticaduta individuali;
  • per i dispositivi anticaduta preferire dispositivi lineari rispetto a quelli puntuali;
  • disporre sistemi o dispositivi di protezione permanenti;
  • predisporre sistemi di accesso permanenti.

Si tratta di indicazioni o prescrizioni ribadite in modo ridondante all’interno di molte normative che hanno origine da modalità di lavoro e buone prassi sia progettuali sia operative. I progettisti della sicurezza ed i datori di lavoro delle imprese che accedono in quota hanno l’obbligo di dare priorità a quanto sopra riportato, che può semplicemente riassumersi in “scegliere modalità di accesso, dispositivi, sistemi più sicuri”.

 

Il panorama normativo e l’obbligo di messa in sicurezza di una copertura

La riduzione degli infortuni per caduta dall’alto dalle coperture viene attuata mediante un incremento degli obblighi per tutte le figure responsabili della gestione e degli accessi sulle coperture, in primis il committente o gestore della copertura. Le normative a cui fare riferimento sono a livello nazionale, regionale, tecnico (UNI, UNI EN) e le figure coinvolte devono esserne a conoscenza in quanto le stesse norme definiscono gli ambiti di responsabilità di ciascuna figura.

Per quanto riguarda le figure tecniche, le normative chiedono una progettazione attenta eseguita mediante applicazione di una seria valutazione dei rischi. Considerato che la sicurezza sulle coperture è un argomento relativamente recente sovente si riscontra una preparazione tecnica dei progettisti limitata ed a volte insufficiente.

Questa carenza formativa genera spesso cattive procedure di lavoro, cattivo utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e più in generale una serie di “vizi” nell’approccio corretto al problema. Per questo anche la norma UNI 11560:2014Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura - Guida per l'individuazione, la configurazione, l'installazione, l'uso e la manutenzione” inserisce la carente formazione del progettista tra i rischi concorrenti (probabilità che possono portare verso la creazione di condizioni favorevoli alla comparsa dei rischi prevalenti). Deve essere impegno di tutti eliminare questa carenza dei progettisti affinché non sia più presente tra i fattori di rischio.

 

Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

Nel Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 (TUSL) si trovano i primi riferimenti generali inerenti alla dotazione delle coperture di sistemi e dispositivi di protezione anticaduta ed i principi da porre alla base di una corretta progettazione.

Per quanto riguarda il primo aspetto ricordo che laddove vengano eseguiti interventi edilizi riguardanti anche una copertura e con la presenza di un coordinatore per la sicurezza (rif. art. 90 TUSL) questo deve predisporre il Fascicolo dell’opera (art.91 TUSL). In questo documento devono essere individuate le procedure da attuare per poter eseguire futuri interventi di pulizia e manutenzione sui diversi componenti edilizi, anche sulla copertura. Inoltre, possiamo trovare le prime indicazioni o prescrizioni in merito alla dotazione di sistemi e dispositivi di protezione sulla copertura. In questo caso ed in assenza di altre normative cogenti l’obbligo di disporre sulla copertura tali elementi di protezione deriva dalla volontà del coordinatore per la sicurezza.

Il TUSL non prescrive obblighi di messa in sicurezza delle coperture se non in occasione di interventi edilizi e soltanto se prescritti dal coordinatore. Per quanto riguarda il secondo aspetto si evidenzia che il TUSL non riporta indicazioni su ciò che deve essere predisposto sulle coperture ma fornisce indicazioni ed obblighi al datore di lavoro che deve far accedere un proprio lavoratore in quota, quindi anche su una copertura.

In fase di progettazione della sicurezza di una copertura sono i progettisti che decidono i sistemi ed i dispositivi di protezione che si intende far trovare al datore di lavoro incaricato di successivi interventi, queste decisioni implicano indicazioni di dettaglio su procedure e modalità di utilizzo. Nel progetto è quindi obbligatorio tenere conto di ciò che il TUSL prescrive al datore di lavoro facendo proprie le indicazioni e le prescrizioni che riguardano le dotazioni all’opera. Al datore di lavoro che dovrà accedere alla copertura rimangono tutti gli obblighi normativi previsti dal TUSL, in primis la verifica se quanto presente in dotazione consenta l’esecuzione degli interventi per i quali è stato incaricato.

 

Norme regionali specifiche

In aggiunta alle indicazioni generali a livello nazionale vi sono normative regionali o locali che disciplinano la materia della sicurezza anticaduta sulle coperture ed impongono obblighi di installazione di dispositivi e predisposizione di documenti specifici. Si riporta di seguito un elenco delle normative vigenti facendo per lo più riferimento al Regolamento applicativo anche se a monte sono sempre presenti leggi regionali:

  • Piemonte: D.P.G.R. 6/R del 23.05.2016
  • Lombardia: Decreto n. 119 del 14.01.2009
  • Veneto: L.R. 25.09.2014 n. 28
  • Friuli-Venezia Giulia: L.R. 16.10.2015 n.24
  • Liguria: Legge Regionale n. 43/2012
  • Provincia Trento: D.P.P. n. 7-114/LEG 25.02.2008
  • Provincia Bolzano: Circolare RC/10164/42.04 del 15.12.2005
  • Emilia-Romagna: DEL. GIUNTA REG 15.06.2015, N. 699
  • Toscana: D.P.G.R. 75/R del 18.12.2013
  • Umbria: REGOLAMENTO REGIONALE 5 dicembre 2014, n. 5
  • Marche: Regolamento reg.le n.7 del 13.11.2018
  • Campania: Regolamento regionale 4 ottobre 2019, n. 9
  • Sicilia: Decr. Ass.Reg.salute n. 1754 del 05.09.2012

Laddove presente una normativa regionale o locale specifica vige l’obbligo di messa in sicurezza della copertura ma il campo di applicazione cambia da una normativa all’altra. L’obbligo non deriva dalla sola presenza della norma bensì nasce in occasione di interventi edilizi che interessano la copertura. Sinteticamente possiamo includere tra gli interventi che rientrano nel campo di applicazione le nuove coperture e le coperture interessate da interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione. Come detto il limite del campo di applicazione deve essere verificato su ogni singola norma.

Nella maggior parte dei casi si tratta di norme di recente applicazione, la cui efficacia potrà essere verificata soltanto negli anni futuri, leggendo i risultati delle statistiche Inail sugli infortuni. I risultati saranno migliori se riusciremo a dare applicazione a tutti gli aspetti introdotti dalle norme: progettazione corretta, dotazione di dispositivi e sistemi di sicurezza, documentazione esaustiva, corretta gestione della copertura.

 

Il regolamento edilizio tipo

Tutti sappiamo cosa è il Regolamento Edilizio di un comune e le figure tecniche sono a conoscenza che si tratta di un documento con contenuti molto diversi da un comune all’altro. L’aumento continuo di prescrizioni e verifiche normative ha reso impellente la necessità di avere uno strumento con la stessa struttura in tutto il territorio nazionale. Documento adottato in una Intesa Governo, Regioni, Comuni del 20.10.2016 con obbligo di adozione per le regioni ed a cascata per i comuni ivi ricadenti.

Ad oggi le regioni che hanno adottato il Regolamento Edilizio Tipo sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto.

Per quanto di interesse nel documento tipo al TITOLO III “Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali” – Capo I “Disciplina dell’oggetto edilizio” è presente una sezione “7. dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. “linee vita”)” nella quale devono trovare posto indicazioni e prescrizioni inerenti la sicurezza sulle coperture.

Per i comuni ricadenti in regioni dotate di normative specifiche si trovano sostanzialmente richiami diretti a questa norma. Per i comuni ricadenti in regioni non dotate di normative specifiche si trova una vera e propria disciplina della materia, più o meno articolata e con differenze sensibili tra i diversi comuni sia nel campo di applicazione sia nella documentazione da predisporre. È necessario che tutti i progettisti verifichino le prescrizioni specifiche nel comune dove è situato il fabbricato oggetto di intervento.

Il risultato di questa ulteriore disciplina normativa è che su tutto il territorio nazionale sono presenti indicazioni o prescrizioni sulla materia della sicurezza sulle coperture.

Regioni che hanno adottato normative specifiche sulla sicurezza del lavoro su coperture

Elaborato Tecnico della Copertura: che cos'è

A supporto ed a dimostrazione della messa in sicurezza della copertura tutte le normative prevedono la predisposizione di documentazione specifica. È corretto indicare questa raccolta documentale come “Elaborato tecnico della copertura” (ETC), comprendente il progetto e tutti i documenti comprovanti la corretta esecuzione dei lavori e la giusta selezione di prodotti conformi alle norme tecniche.

Le normative regionali presentano lievi differenze nell’elenco della documentazione obbligatoria e nella denominazione, ma possiamo ritenere completo un ETC composto da:

  • Progetto: elaborato grafico (progettista - tecnico abilitato);
  • Progetto: relazione illustrativa (progettista - tecnico abilitato);
  • Progetto: relazione di calcolo fissaggi e strutture (progettista - tecnico abilitato);
  • Progetto: planimetria di dettaglio con contestualizzazione e scelta dispositivi e sistemi;
  • Dichiarazione di conformità sistemi e dispositivi di protezione (produttore);
  • Manuali di installazione ed uso sistemi e dispositivi di protezione (produttore);
  • Dichiarazione di corretta installazione (installatore);
  • Registro degli accessi;
  • Programma e Registro ispezioni e manutenzioni.

I documenti con indicazione progetto vengono predisposti in fase preinstallazione mentre i documenti successivi vengono raccolti in fase esecutiva e post-esecutiva. Molte normative regionali prevedono la consegna di uno o più documenti di progetto in fase di presentazione della pratica edilizia e vincolano la validità della stessa alla presenza ed alla completezza dei documenti richiesti. Nelle stesse regioni i documenti completi devono essere consegnati con la comunicazione di fine lavori, se prevista. Gli adempimenti formali verso le amministrazioni comunali non sostituiscono la consegna più importante al committente / gestore della copertura che utilizzerà l’ETC come un vero strumento da mettere a disposizione di chi dovrà accedere alla copertura.

La figura che solitamente si occupa della raccolta documentale è il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, alcune norme indicano in modo esplicito i compiti di queste figure legate alla fase esecutiva degli interventi. E’ opportuno precisare come l’assenza di uno o più documenti costituenti allegati obbligatori secondo le normative possono precludere il mantenimento e l’utilizzo dei dispositivi e dei sistemi di protezione. Questo potrebbe portare fino alla rimozione degli stessi con la loro sostituzione o nuova installazione.

La ratio normativa che sta dietro a questa importanza data ai documenti è data dall’assegnazione suddivisa e condivisa delle responsabilità. Le norme in materia intendono assegnare ad ogni figura che interviene nella sicurezza la propria specifica responsabilità, dando evidenza documentale che ciascuno abbia svolto il proprio operato in modo corretto, completo e sicuro: progettista, produttore, installatore, direttore dei lavori. Le norme non prevedono la presenza di una figura tecnica o professionale che provveda ad un collaudo finale che li esoneri dalle proprie responsabilità.

[...] CONTINUA LA LETTURA DELL'ARTICOLO NEL PDF ALLEGATO

L'articolo prosegue fornendo utili informazioni al professionista tecnico circa il processo di progettazione e di valutazione dei rischi per la sicurezza del lavoro sulle coperture.


PROSEGUI LA LETTURA NEL PDF ALLEGATO

SCARICA* ORA IL DOCUMENTO
*previa registrazione al sito di INGENIO.

In questo modo potrai leggere l'articolo con un'impaginazione migliore, salvarlo e condividerlo.

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi

Coperture

News e approfondimenti sul tema delle Coperture. La scelta della tipologia di copertura dipende da vari fattori come il clima locale, l'estetica desiderata, le normative edilizie, e il budget disponibile. Ogni tipologia ha vantaggi specifici che possono essere sfruttati per ottimizzare le prestazioni dell’edificio.

Scopri di più

Sicurezza Lavoro

La "Sicurezza sul Lavoro" comprende tutte le misure, le procedure e le normative destinate a proteggere la salute e l'integrità fisica e psicologica dei lavoratori durante l'esercizio delle loro attività professionali. La sicurezza sul lavoro è regolamentata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSL).

Scopri di più