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Correttivo Appalti, prima ricognizione in CDM: parametri per la progettazione obbligatori

Codice Appalti: il decreto correttivo, la cui delega scade il 19 aprile, contiene novità sulla disciplina del subappalto, rating di impresa e qualificazione, che sarà basata su 10 anni. Parametri per la progettazione obbligatori

Il tempo stringe. Entro il 19 aprile infatti andrà varato il cd. Correttivo Appalti, che andrà a 'correggere' le tante imperfezioni del d.lgs. 50/2016 e, per la prima volta, domani entrerà a livello informativo in Consiglio dei Ministri.

Più flessibilità e un'occhio al mercato - e quindi a imprese e professionisti - nelle variazioni che faranno capolino dentro al Codice: il testo, in formato 'aperto', sarà messo a disposizione degli operatori e, dopo 7-10 giorni, tornerà al Governo per il consueto passaggio a Consiglio di Stato, commissioni parlamentari e Conferenza Unificata. Passerà quindi un'altro mese, poi ci sarà il via libera: il rispetto del termine della delega è possibile anche se bisognerà sbrigarsi.

La bozza di decreto comprende 84 articoli con 245 correzioni sui 220 articoli del Codice originale, in vigore da nove mesi. Le novità principali riguardano clausola sociale, rating di impresa (volontario e applicato solo agli interventi avviati dopo l'entrata in vigore del d.lgs 50/2016) e rating di legalità. Ma vediamo nel dettaglio i principali 'correttivi'.

Subappalto
Ritorno al passato? Abbastanza. Il tetto del 30% non sarà più calcolato sul valore complessivo delle opere ma sull'importo della lavorazione prevalente in cantiere (ossia come succedeva prima del d.lgs 50/2016). Scompare l'obbligo di indicare già in sede di offerta, da parte dei concorrenti, i nomi di almeno tre subappaltatori da coinvolgere. Via anche le norme che imponevano al titolare della gara la verifica del possesso dei requisiti delle imprese a valle, mentre resta la possibilità, per le Stazioni appaltanti, di ammettere o vietare il subappalto.

Progettazione
Obbligatorio usare il cd. DM Parametri per calcolare i compensi dei professionisti da porre a base di gare e 'sblindatura' del divieto di appalto integrato, ossia del contratto che assegna alle imprese anche una quota di progettazione sui lavori. Inoltre, l'appalto sul progetto definitivo diventa possibile anche per gli appalti a prevalente contenuto tecnologico, così come scatterà l'ok per progetto e lavori per le opere di manutenzione e per le amministrazioni che avevano un progetto approvato allo stadio preliminare o definitivo al momento di entrata in vigore della riforma.

Commissioni di gara
Per volontà dell'Anac, le amministrazioni saranno obbligate a nominare almeno il presidente delle commissioni giudicatrici tra gli esperti iscritti all'albo dell'Autorità per gli appalti superiori a un milione di euro. I nomi commissari per gli appalti oltre le soglie Ue (5,2 milioni per le opere pubbliche) saranno direttamente indicati dall'Anac e non più sorteggiati dalle Pa in una rosa di candidati.

Qualificazione
Dieci anni: per dimostrare il possesso dei requisiti i costruttori potranno prendere a riferimento l'ultimo decennio di attività e non solo gli ultimi cinque anni condizionati evidentemente dalla crisi economica. Sono salvi anche i direttori tecnici che hanno maturato i requisiti sul campo.