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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 23-ter (L)- Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante

1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
2. La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis.
3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.

Commento
Il comma 1 della norma prevede subito una deroga, in particolare viene previsto che la disposizione trova applicazione generale salvo i casi in cui le singole regioni abbiano provveduto ad adottare una specifica disciplina di settore.
Le regioni difatti, come specificato dal comma 3, pur potendo procedere con l’emanazione di apposite leggi regionali, sono comunque tenute entro 90 giorni dalla entrata in vigore della disposizione (dunque entro il 10 febbraio 2015) a conformarsi necessariamente ai principi di questo articolo, il quale, in carenza di normative regionali, trova diretta applicazione.
Per quanto attiene invece la definizione di mutamento d’uso urbanisticamente rilevante, la disposizione specifica che lo stesso rappresenta la modifica dell’utilizzo originario dell’unità immobiliare – anche se non accompagnata da interventi edilizi – comportante una variazione della categoria funzionale.
Infine, il comma 2 specifica poi che la destinazione d’uso che caratterizza un immobile è quella che viene indicata all’interno della documentazione amministrativa indicata direttamente dall’art. 9-bis, comma 1-bis, TUE.

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Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

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