D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.
4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.
5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01.
Commento
L’articolo in commento disciplina in maniera specifica gli interventi abusivi e quindi gli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo, o con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’art. 32 TUE.
Il comma primo specifica quali sono gli interventi realizzati in totale difformità del permesso di costruire.
Una volta che il dirigente o il Responsabile dell’Ufficio comunale ha provveduto ad accertare l’esistenza dell’abuso, avvalendosi dei Vigili Tecnici, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o demolizione dell’opera abusiva realizzata.
Nel caso in cui nel termine di 90 giorni dall’ingiunzione non venga adempiuto spontaneamente l’obbligo di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi del comma 3 dell’art 31 TUE si incorre in un’ulteriore sanzione: il comune provvede all’acquisizione gratuita delle opere al patrimonio comunale. L’acquisizione non riguarda solo il manufatto abusivo, ma anche l’area di sedime, nonché quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive. L’area acquistata non può essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
In particolare, alla scadenza del termine assegnato per la demolizione, si può procedere alla verifica dell’ottemperanza dell’ingiunzione di demolizione.
Se dalla verifica effettuata si accerta che le opere abusive non sono state demolite si procede alla notifica del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione ai soggetti responsabili con il relativo provvedimento. Qualora l’intervento abusivo sia stato realizzato su terreni sottoposti al vincolo di inedificabilità, l’acquisizione gratuita a favore dell’amministrazione si verifica di diritto.
L'autorità competente, a norma del comma 4 bis, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria tra i 2.000 euro e i 20.000 euro, salva l’applicazione di ulteriori sanzioni già previste da vigenti disposizioni di legge.
Tale sanzione è irrogata nella misura massima nel caso di abusi realizzati in violazione di vincoli di inedificabilità, di vincolo idrogeologico e aree protette.
Le somme ricavate dall’applicazione della sanzione dovranno essere destinate dal Comune esclusivamente per la demolizione e rimessione in pristino di opere abusive o per l’acquisto e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.
Inoltre, è previsto che le regioni a statuto ordinario possano aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.
Una volta che il Comune ha acquisito l’opera abusiva e l’area di sedime al proprio patrimonio, l’amministrazione deve provvedere alla demolizione e riduzione in pristino a spese del responsabile dell’abuso. Ciò avviene tutte le volte che le opere abusive non siano suscettibili di avere rilevanti interessi pubblici o contrastino con interessi urbanistici o ambientali. Le spese di demolizione sono a carico in solido dei responsabili dell’abuso, ma il comune dovrà anticiparle per provvedere alla demolizione per poi attivarsi al recupero delle spese.
Mentre nel caso in cui l’opera abusiva non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali e sia suscettibile di utilizzo ai fini di pubblica utilità, la stessa può essere utilizzata a tali fini invece di essere demolita. L’immobile, quindi, entra a far parte del patrimonio disponibile del comune che lo utilizza alla stregua di tutti gli altri beni disponibili e quindi anche con la possibilità di locarlo o venderlo.
Inoltre, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
T.U. Edilizia
Il D.P.R. 380/2001 (più conosciuto come Testo unico per l'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio.