Le Commissioni Finanze e Attività Produttive della Camera hanno approvato un emendamento al Ddl Concorrenza che obbliga le Società di ingegneria che opereranno nel settore privato a rispettare gli stessi requisiti richiesti alle Società tra Professionisti.
SOCIETA’ DI INGEGNERIA: I PROFESSIONISTI TECNICI PLAUDONO ALLA MODIFICA DELL’ART.31 DEL DDL CONCORRENZA
Le Commissioni Finanze e Attività Produttive della Camera hanno approvato un emendamento al Ddl Concorrenza che obbliga le Società di ingegneria che opereranno nel settore privato a rispettare gli stessi requisiti richiesti alle Società tra Professionisti.
Zambrano, Coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche: “Ringraziamo il Governo e le Commissioni della Camera per aver dato ascolto alle nostre istanze. Si blocca il tentativo di chi vorrebbe operare fuori dalle regole, violando evidenti principi Costituzionali ma anche della concorrenza”.
I professionisti tecnici italiani esprimono soddisfazione per la tanto auspicata modifica dell’articolo 31 del Ddl Concorrenza, in tema di società di ingegneria. Nel corso dell’esame, infatti, le Commissioni Finanze e Attività Produttive della Camera hanno approvato l’emendamento 31.7 Senaldi che consente alle Società di ingegneria di operare nel settore privato solo a patto di possedere gli stessi requisiti già richiesti alle Società tra Professionisti (STP) ed agli stessi professionisti che già operano in questo campo. Da quanto risulta,il provvedimento dovrebbe andare in aula entro il prossimo 23 settembre per l’approvazione definitiva alla Camera, per poi passare al Senato.
I requisiti sono quelli previsti per le STP dalla legge di stabilità 2012 (legge n.183 del 2011) e dal regolamento attuativo (DM 3/02/2013 n.34), in particolare: l’esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società deve esser eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; l’obbligo della copertura assicurativa; l’obbligo di iscrizione all’Albo; il rispetto delle norme deontologiche. In caso di assenza dei suddetti requisiti le Società di ingegneria continueranno a non poter operare nel mercato privato.
La decisione delle Commissioni Finanze e Attività Produttive dà ragione alla Rete delle Professioni Tecniche che aveva ripetutamente chiesto la soppressione dell’articolo 31 nella sua precedente formulazione.
“Ringraziamo il Governo e le Commissioni della Camera per aver dato ascolto alle nostre istanze – ha commentato Armando Zambrano, Coordinatore della Rete e Presidente del CNI – Come ha affermato la stessa Commissione Giustizia nel suo parere al provvedimento, la formulazione originaria dell’art.31 avrebbe creato una condizione anticoncorrenziale, attribuendo un enorme vantaggio competitivo alle Società di ingegneria che solo soggetti poco rispettosi dei principi della libera concorrenza e del mercato, su un campo così delicato come la tutela dei committenti privati, possono pretendere di difendere”.
“L’art. 31 – prosegue Zambrano – non nasce da una sollecitazione dell’Autorità per la Concorrenza, ma dalla protervia di chi mira ad ottenere attraverso la legge vantaggi e protezioni. Le migliaia di società di ingegneria che hanno operato correttamente negli anni nel settore dei lavori pubblici, astenendosi dall’intrattenere rapporti con la committenza privata, e che non si sentono oggi adeguatamente rappresentate, plaudono con noi professionisti all’equilibrata soluzione elaborata dal Governo e dalle Commissioni parlamentari.”.