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Diagnosi energetiche per le imprese: ma quali sono le Grandi Imprese?

Sulla variazione della definizione di grande impresa in riferimento al decreto di recepimento (d.lgs. 102/14) della direttiva 27/2012/EU, intervenuta con il chiarimento del MiSE, Assoege ha emesso un comunicato dove ha chiarito la sua posizione

Sulla variazione della definizione di grande impresa in riferimento al decreto di recepimento (d.lgs. 102/14) della direttiva 27/2012/EU, intervenuta con il chiarimento del MiSE, Assoege ha emesso un comunicato dove ha chiarito la sua posizione

QUALCHE PREMESSA
La Direttiva Europea 27 del 2012 ed il suo recepimento italiano con il Decreto Legislativo 102 del 2014 ha rappresentato una pietra miliare per l’efficienza energetica in Italia. Tra le molteplici iniziative previste, quella che ha impattato maggiormente le imprese e gli operatori è senza dubbio la diagnosi energetica, resa obbligatoria grazie all’articolo 8.
Al fine di garantire coerenza e di permettere un lavoro utile a tutti i soggetti coinvolti, fin dai primi mesi dopo l’emanazione del Decreto del luglio 2014, è iniziata un’attività prolungata nel tempo, che ha visto il coinvolgimento di operatori e associazioni di categoria sotto la guida dell’ENEA quale ente tecnico-istituzionale di riferimento.
Tutto ciò ha rappresentato uno sforzo importante che ha portato il nostro paese ad ottenere un risultato altrettanto importante visto il numero di diagnosi energetiche realizzate entro la scadenza del 5 dicembre 2015.
Molte le difficoltà incontrate durante questo percorso, affrontate in maniera aperta e superate senza grossi traumi.

IL PROBLEMA: LA DEFINIZIONE DI GRANDE IMPRESA
Il D.Lgs. 102/2014 precisa, all’articolo 2, che “ai fini del presente decreto” viene considerata “grande impresa: l’impresa che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro”.
Nel mese di maggio 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito il documento “CHIARIMENTI IN MATERIA DI DIAGNOSI ENERGETICA NELLE IMPRESE AI SENSI DELL ’ ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 102 DEL 2014 ” in cui, al punto 1.1, ha “interpretato” la definizione data dal D.Lgs. 102/2014 alla grande impresa: “La grande impresa è l’impresa che occupa almeno 250 persone, indipendentemente dall’entità degli altri due criteri, ovvero l’impresa che, ancorché occupi un numero minore a 250 persone, presenti un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.”
Nel mese di novembre 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una nuova revisione del documento “CHIARIMENTI IN MATERIA DI DIAGNOSI ENERGETICA NELLE IMPRESE AI SENSI DELL ’ ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 102 DEL 2014 ” nel quale viene precisato che “un’impresa è considerata “grande impresa” quando il requisito occupazionale (più di 250 unità effettive) sussiste congiuntamente a un fatturato superiore a 50 milioni di euro o a un totale di bilancio annuo superiore di 43 milioni.
All’interno di questo nuovo documento di chiarimento si trova un aggiornamento sostanziale, ovvero la modifica della definizione di Grande Impresa fornita con i chiarimenti del maggio 2015 (che aveva già modificato la definizione fornita dal D.Lgs. 102/2014).
L’integrazione alla prima nota riguarda la sostituzione della parola indipendentemente con la parola congiuntamente tra i due requisiti di numero di addetti e parametri finanziari.
Ricapitolando:
> secondo il D.Lgs. 102/2014 per essere grande impresa occorre che siano soddisfatte entrambe le condizioni (personale e fatturato);
> i chiarimenti di maggio 2015 hanno invece previsto che per essere grande impresa fosse sufficiente solamente uno dei due parametri (personale o fatturato);
> i chiarimenti del novembre 2016 hanno previsto che per essere grande impresa occorre che siano soddisfatte entrambe le condizioni (personale e fatturato).
Molte imprese che non possiedono entrambi i requisiti (personale e fatturato) hanno eseguito diagnosi obbligatorie, onerose, alla luce dei primi chiarimenti del maggio 2015; scoprono oggi, alla luce dei chiarimenti di novembre 2016, che l’obbligo non sussiste!
Come conseguenza, avendo modificato le regole in corsa, in maniera arbitraria, senza preavviso e soprattutto senza nessuna giustificazione non è chiaro da parte delle imprese e degli operatori come gestire la futura applicazione dell’obbligo di diagnosi energetica; ancora di più non è chiaro come si dovranno comportare le imprese che hanno realizzato le diagnosi nei termini previsti non rientrando più nei criteri d’obbligo.
Questo aspetto pone dei dubbi anche sulla possibilità e modalità per accedere ai bandi regionali, ove disponibili, in cui sono previste delle agevolazioni per le PMI per svolgere diagnosi energetiche in maniera volontaria o adottare sistemi di gestione per l’energia secondo la norma UNI EN ISO 50001: i bandi regionali espressamente prevedono che il contributo non può essere erogato, ai “soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.Lgs 102/2014”.

PICCOLE E MEDIE IMPRESE: LA DEFINIZIONE
Ai fini della corretta interpretazione è utile riportare la definizione di PMI data dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, noto come Nuovo Codice degli Appalti, alla lettera aa) dell’articolo 3, che conferma quanto contenuto nel decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005:
aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
Per essere considerata PMI un'impresa deve quindi soddisfare contemporaneamente i due requisiti (personale inferiore a 250 addetti e fatturato inferiore a 50 milioni di euro).
Da sottolineare che la direttiva europea 2012/27, di cui il D.Lgs. 102/2014 è la legge italiana di recepimento, all’articolo 8, comma 4 prevede che : “Gli Stati membri garantiscono che le imprese che non sono PMI siano soggette a un audit energetico svolto in maniera indipendente ed efficiente ...”.
A livello europeo l’obbligo di eseguire diagnosi energetiche è quindi in capo all’impresa che, anche disgiuntamente, presenta i requisiti di personale o fatturato superiore ai limite della PMI.

LA POSIZIONE DI ASSOEGE
Nel comunicato si legge che “Assoege ha ricevuto numerose lamentele da parte dei propri associati; ci troviamo in estrema difficoltà nel comprendere le ragioni della modifica della definizione di Grande Impresa ed anzi, non avendo avuto nessun tipo di motivazione a quanto avvenuto, riteniamo che tale atto, già non giustificabile dal punto di vista tecnico, sia anche poco corretto verso chi si è prodigato in aiuto delle istituzioni coinvolte affinché l’Italia svolgesse un ottimo lavoro rispetto agli obiettivi europei.
E’ opinione comune che questi ultimi anni siano stati per il Sistema Italia, una pietra miliare nell’introdurre e rafforzare messaggi virtuosi (efficienza energetica in primis) a favore delle imprese, grazie ai quali le stesse imprese possono veder migliorata la propria competitività oltre alla sostenibilità ambientale.”

LA RICHIESTA
Per le ragioni sopra espesse, Assoege, in adesione alla definizione degli obblighi europei in tema di diagnosi energetiche obbligatorie e per garantire coerenza e serietà nelle scelte fatte, chiede l’eliminazione della ridefinizione di Grande Impresa espressa con l’ultimo aggiornamento della Circolare Ministeriale di novembre 2016.


Chi è ASSOEGE
ASSOEGE associa gli esperti in gestione dell’energia (EGE), la cui competenza è stata certificata secondo la norma UNI CEI 11339:2009 da un soggetto terzo, secondo una procedura validata da ACCREDIA.
La figura dell’esperto in gestione dell’energia è stata introdotta dal D.Lgs. 115/2008, quale “soggetto che ha le conoscenze, l’esperienza e la capacità necessarie per gestire l’uso dell’energia in modo efficiente”, che ha rimandato ad una norma tecnica (la UNI CEI 11339:2009) la relativa procedura di certificazione.
L’obiettivo di ASSOEGE, è ben chiarito dallo Statuto:
> valorizzare e promuovere le figure degli Esperti nella Gestione dell’ Energia (EGE) certificati ai sensi della norma UNI CEI 11339:2009 da parte terza accreditata;
> creare e mantenere un network tra gli associati con finalità di confronto e diffusione di informazioni di carattere tecnico, scientifico e normativo nel settore di interesse; la diffusione delle informazioni al di fuori del network tra gli associati sarà subordinata all’autorizzazione scritta del titolare delle informazioni stesse
> favorire e diffondere lo sviluppo della cultura dell’efficienza energetica presso istituzioni ed imprese, nazionali, comunitarie e internazionali;
> promuovere un dialogo istituzionale con i referenti delle politiche energetiche a livello nazionale e locale;
> favorire la definizione di accordi di interesse comune tra gli associati ed altre organizzazioni ed enti, pubblici e privati;
> implementare e diffondere ogni tipologia di strumento, sia di carattere intellettuale che tecnico, atto a perseguire obiettivi di Efficienza Energetica quali, in via non esaustiva, diagnosi energetiche, benchmark, sistemi di rilevazione ed analisi, contratti legati a indici di performance, etc;
> tutelare, in ogni sede, gli interessi professionali, economici e tecnici degli EGE associati, potendone anche assumere la rappresentanza;
> concorrere all’analisi e alla soluzione delle problematiche inerenti l’Oggetto Sociale, con particolare attenzione alle riforme legislative, nazionali e comunitarie, e della regolamentazione del settore dell’efficienza energetica.

Gli EGE associati operano come professionisti o all’interno di società di servizi energetici ed energy manager di importanti gruppi nazionali attivi nei settori industriale, terziario, commerciale e dei servizi pubblici locali.