Data Pubblicazione:

Distanze tra edifici: il regolamento comunale non può prevalere sulla norma statale

Distanze tra edifici e distanze in edilizia: la Cassazione ribadisce che non è consentita l'adozione, da parte degli strumenti urbanistici comunali, di norme contrastanti con quelle di cui al D.M. 1444/1968

La normativa nazionale prevale sempre su quella locale, sicché, in tema di distanze tra edifici (o distanze in edilizia), un regolamento comunale non può contrastare con quanto previsto dal D.M. 1444/1968. Lo ha ribadito ancora una volta la Corte di Cassazione, intervenuta sul ricorso contro il non rispetto delle distanze in edilizia in un comune non sfornito di strumento urbanistico, recante peraltro disposizioni contrastanti, sul punto, con quelle di cui al citato Decreto.

Nell'ordinanza 20548/2017 del 30 agosto, quindi, viene ribaltata la decisione presa in appello, che aveva affermato la prevalenza delle previsioni urbanistiche locali, poiché "pur essendo la fattispecie in esame diversa in parte da quella di assoluta mancanza di strumento urbanistico, non prevedendo, però, il PRG nulla in ordine alle distanze avendo rinviato al piano particolareggiato, non poteva ritenersi che la normativa di cui al dm 1444 del 1968 non poteva ritenersi trasfusa nel piano regolatore e pertanto non poteva ritenersi integrativa della disciplina dell'art. 873 cod. civ".

La Cassazione rileva in tal caso la violazione ed errata applicazione del D.M. 1444/1968, poiché tale norma è applicabile anche nel caso di specie, visto che l'art.9 specifica che va osservata da tutti i comuni tanto da essere ritenuta automaticamente inserita nel PRG al posto di un eventuale norma difforme.

In definitiva, la Cassazione ricorda che "non è consentita l'adozione, da parte degli strumenti urbanistici comunali, di norme contrastanti con quelle di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, nel senso che lo stesso, essendo stato emanato su delega dell'art. 41 quinquies, inserito nella L. 17 agosto 1942, n. 1150, dalla L. 6 agosto 1967, art. 17, ha efficacia di legge, sicché le sue disposizioni, in tema di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, cui i Comuni sono tenuti a conformarsi, prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, alle quali si sostituiscono per inserzione automatica, con conseguente loro operatività tra i privati".

Si aggiunge, inoltre, che le prescrizioni di cui alla normativa richiamata, proprio perché inderogabili, sono inserite automaticamente negli strumenti urbanistici comunali sia in sostituzione di prescrizioni contrastanti e sia pure a colmare eventuali lacune degli stessi strumenti urbanistici.