La diagnosi energetica (o audit energetico) è “una procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un’attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, al fine di individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati” (D. Lgs. 115/2008).
PROBLEMI & SOLUZIONI
La diagnosi energetica (o audit energetico) è “una procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un’attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, al fine di individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati” (D. Lgs. 115/2008).
La diagnosi energetica riporta, pertanto, il consumo reale dell’edificio in condizioni di esercizio, al fine di consentire un uso razionale e una gestione corretta dell’energia.
In base all’attuale legislazione, la diagnosi è obbligatoria nei seguenti casi:
- Edifici residenziali: l’art. 5.3 del D.M. 26/06/2015 (Requisiti Minimi) prevede che nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore di 100 kW, ivi compreso il distacco dall’impianto centralizzato, deve essere realizzata una diagnosi energetica dell’edificio che metta a confronto diverse soluzioni progettuali, tra cui:
o Impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
o Impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
o Le possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici;
o Impianto centralizzato di cogenerazione;
o Stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al decreto legislativo n. 102 del 2014;
o Per gli edifici non residenziali, l’installazione di un sistema di gestione automatica degli edifici e degli impianti conforme al livello B della norma EN 15232.
- Condomini con impianti centralizzati: il D. Lgs. 102/2014 introduce l’obbligo della contabilizzazione di calore, rendendo cogente la norma UNI 10200 per la ripartizione delle spese e il calcolo dei millesimi di riscaldamento secondo il fabbisogno energetico di ciascuna unità immobiliare.
La norma UNI prevede che si calcoli il fabbisogno energetico di ogni appartamento e dell’intero edificio, con il quale si stimeranno le quote fisse (consumo involontario) e anche le quote a consumo (consumo volontario) ad esempio nei prospetti previsionali. Il fabbisogno energetico va calcolato seguendo le indicazioni della norma UNI/TS 11300 che distingue le condizioni standard (utilizzare per la redazione ad esempio dell’APE) da quelle reali (tailored rating).
Anche se nell’attuale versione della norma (UNI 10200:2015) non si ha un preciso richiamo alla diagnosi energetica, quest’ultima rappresenta l’unico strumento per garantire un’analisi accurata dei fabbisogni e una precisa ripartizione della spesa energetica. Inoltre, è fondamentale partire da un’analisi approfondita del fabbisogno in modo da offrire soluzioni di miglioramento energetico che in alcuni casi possono anche ripagare il progetto di contabilizzazione del calore.
In particolare, secondo quanto riportato nel D. Lgs. 102/2014, la contabilizzazione del calore al singolo appartamento può essere eseguita in due modi: attraverso l’applicazione di contatori a lettura diretta (negli impianti cosiddetti ad anello o a zone) o, dove ciò non sia possibile o risulti non efficiente sotto un profilo economico (impossibilità attestata con relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato), mediante applicazione di ripartitori su ciascun corpo scaldante (contabilizzazione indiretta, negli impianti cosiddetti a colonna).
Una condizione esimente all’obbligo di installare la contabilizzazione anche in questa seconda modalità è contenuta nella lettera c) dell’art. 9 ove si dice testualmente che l’obbligo sussiste “salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore”. “Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato”.
Da ciò ne deriva ancora una volta l’importanza di una diagnosi energetica, che il progettista o tecnico abilitato deve redigere per affermare l’eventuale impossibilità di applicazione dei contatori o ripartitori e quindi suggerire le soluzioni tecniche che costituiscano “metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore individuale”.
La complessità della materia e la poca chiarezza delle normative, impongono, quindi, uno standard elevato in termini di competenza tecnica.
Risulta fondamentale, pertanto, formarsi in tempi molto rapidi o avvalersi di strumenti di lavoro in grado di fornire tutte le informazioni indispensabili a produrre una documentazione professionale e completa.
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