Edilizia, stop all'Iva indetraibile
Le cessioni e le locazioni di fabbricati abitativi possono essere sempre assoggettate a Iva e quindi si evita la penalizzazione dell'indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti
Le cessioni e le locazioni di fabbricati abitativi possono essere sempre assoggettate a Iva e quindi si evita la penalizzazione dell'indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti. Lo prevede l'articolo 9 del decreto legge «Sviluppo» firmato il 15 giugno 2012 dal consiglio dei Ministri.
In primo luogo, relativamente alle locazioni viene confermato il regime naturale dell'esenzione da Iva sia per i fabbricati abitativi sia per quelli strumentali . Tuttavia, in entrambi i casi il locatore ha la facoltà di applicare l’imposta nel contratto. Le immobiliari che hanno acquistato fabbricati abitativi destinati alla locazione o alla vendita, l'eventuale affitto è sempre esente da Iva.
Quindi per le immobiliari di gestione che hanno acquistato fabbricati abitativi destinati alla locazione o alla vendita, l'eventuale affitto è sempre esente da Iva.
Le locazioni di fabbricati rurali o strumentali possono essere esenti da Iva anche se affittati a soggetti privati oppure a soggetti passivi che effettuano operazioni esenti in misura superiore al 75% e ciò contrariamente a quanto avveniva in passato.
Per quanto riguarda i fabbricati abitativi, se il locatore sceglie di pagare l’Iva, non deve assolvere alcuna imposta di registro.
Per le locazioni di immobili strumentali, l’imposta di registro è dell’1%. Le imprese di costruzione che affittano possono quindi evitare l’indetraibilità dell’Iva assolta sui beni ammortizzabili.
Le modifiche al punto 8 bis dell'articolo 10 confermano in primo luogo l'applicazione dell'Iva da parte delle imprese costruttrici sui fabbricati abitativi ceduti entro cinque anni dalla data dell'ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero. Successivamente a questo periodo quinquennale le cessioni di questi fabbricati possono essere assoggettate a Iva, tramite opzione all’atto di vendita.
La novità consiste nel fatto che anche le vendite di fabbricati strumentali a soggetti privati oppure a soggetti che effettuano operazioni esenti in misura superiore al 75% possono essere cedute in esenzione da Iva dalle imprese non costruttrici o da quelle che li hanno costruiti da oltre un quinquennio.