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ESONERO PSC: Sentenza Cassazione su urgenza lavori e corretta esecuzione

Importante sentenza della Cassazione (Cassazione Penale, Sez. 3, 23 gennaio 2012, n. 2709 – D.Lgs. 494/96 ed esonero dalla elaborazione del PSC nei lavori da eseguire in “somma urgenza”)

Importante sentenza della Cassazione (Cassazione Penale, Sez. 3, 23 gennaio 2012, n. 2709 – D.Lgs. 494/96 ed esonero dalla elaborazione del PSC nei lavori da eseguire in “somma urgenza”) in cui l’esonero dall’obbligo di redigere il PSC per gli interventi urgenti previsto dalle disposizioni di legge nei cantieri edili opera solo ed esclusivamente nel caso in cui i lavori siano non solo siano avviati ma, soprattutto, anche terminati nell’immediatezza; ciò non giustifica, in ogni caso, l’esecuzione non in regola degli apprestamenti (sia produttivi che preventivi), il ponteggio nel caso in esame.

La sentenza si riferisce alla disposizione di legge prevista dal D. Lgs. 494/96, vigente all’epoca dei fatti posti all’esame della suprema Corte e confermata dall’attuale TUS in vigore, in base alla quale non è obbligatorio redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) nei cantieri temporanei o mobili nel caso in cui l’esecuzione immediata dei lavori sia necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.

E’ questa la motivazione principale addotta dall’impresa condannata per giustificare un montaggio errato di un ponteggio, venuto poi giù per forti raffiche di vento (c.d. “effetto vela” dei teli di protezione dai calcinacci). La Cassazione, valutata la distanza temporale tra l’avvio dell’installazione del ponteggio e il suo crollo, ha escluso l’esistenza sia dell’”urgenza” che della “somma urgenza”, poiché la circostanza della permanenza in sede di un ponteggio per alcuni mesi esclude il carattere emergenziale e temporaneo della installazione.

In ogni caso, conclude la Corte, se davvero vi fossero state le condizioni di somma urgenza, a fronte della successiva necessità di mantenere il ponteggio ancora per lungo tempo, sarebbe divenuta ancor più necessaria l’adozione piena delle cautele e delle garanzie che, sarebbero state non necessarie ove, effettuati con urgenza i lavori, i ponteggi fossero stati rapidamente smontati.