Emanata dal CNI una nuova circolare sulle responsabilità e gli obblighi professionali degli ingegneri che si approcciano alla redazione di un Attestato di Prestazione Energetica.
Durante la seduta di Consiglio del 24/02/2016, il CNI ha approvato un documento recante “Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.). Descrizione dei servizi, della documentazione da produrre e degli obblighi per il professionista”.
Il documento è stato elaborato dal GdL Energia del CNI, con il coordinamento del prof. ing. Vincenzo Corrado ed il dott. ing. Adriano Gerbotto, ed in esso vengono evidenziati gli “obblighi” e i “compiti” del certificatore, da espletare durante le varie fasi che caratterizzano la redazione dell’APE.
Nel comunicato, viene quindi riportato l’elenco delle diverse attività, che fanno parte del processo di attestazione della prestazione energetica, secondo le linee guida nazionali, così come adeguate dal DM 26 giugno 2015:
1. Attività preliminari:
1.1. Informativa del soggetto certificatore,
1.2. Incarico del soggetto certificatore;
2. Procedura di attestazione della prestazione energetica:
2.1. Determinazione della prestazione energetica:
2.1.1. Esecuzione di un rilievo in situ e di una eventuale verifica di progetto,
2.1.2. Reperimento e scelta dei dati di ingresso,
2.1.3. Applicazione del corretto metodo di calcolo,
2.1.4. Espressione degli indici di prestazione energetica in termini di energia primaria,
2.1.5. Individuazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica;
2.2. Classificazione dell’edificio;
2.3. Redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica;
3. Registrazione e consegna dell’Attestato di Prestazione Energetica.
Per alcune di queste attività, viene fatta una distinzione tra due diversi casi:
a) Edifici nuovi o soggetti a ristrutturazione importante,
b) Edifici esistenti.
Vediamo in dettaglio di cosa si tratta:
1. Attività preliminari:
Il certificatore deve mettere al corrente il richiedente, tramite apposita informativa, su:
- opzioni relative alla qualità e costi del servizio
- obbligo di sopralluogo
- necessità di eventuali prove supplementari
Solo nel caso a) la nomina del soggetto certificatore deve avvenire obbligatoriamente prima dell’inizio dei lavori e deve essere dichiarata nella relazione tecnica (ex articolo 28, legge 10/91).
2. Procedura di attestazione della certificazione energetica.
All’interno di questo paragrafo del documento sono indicate le attività da svolgere e la documentazione minima da produrre durante questa fase.
Nel caso a) le attività ritenute necessarie sono:
- raccolta della documentazione progettuale
- produzione della documentazione fotografica (se richiesta negli attestati)
- verifiche in cantiere per la rispondenza del costruito al progetto
Il servizio deve comprendere almeno:
- la valutazione della prestazione energetica dell’edificio, a partire dai dati progettuali anche contenuti nell'attestato di qualificazione energetica
- controlli in cantiere nei momenti costruttivi più rilevanti per le prestazioni energetiche dell’edificio, che il direttore dei lavori è tenuto a segnalare
- una verifica finale con l'eventuale utilizzo delle più appropriate tecniche strumentali
- raccolta delle certificazioni dei prodotti utilizzati e degli impianti installati
Nel caso b) le attività previste sono:
- sopralluogo obbligatorio
- raccolta di tutta la documentazione esistente
- verifica della documentazione progettuale energetica e controllo della congruità con l’esistente
- produzione di documentazione fotografica, se richiesta negli attestati
- raccolta delle informazioni stratigrafiche di tutte le strutture opache, quali pareti, pavimenti, solette, coperture, divisori, ecc.
- raccolta informazioni su tutte le caratteristiche delle strutture trasparenti, quali dimensioni, tipo di vetri e di infissi
- raccolta di tutte le informazioni reperibili sugli impianti esistenti (riscaldamento, climatizzazione, produzione ACS, ventilazione, illuminazione, trasporto)
- acquisizione del libretto di impianto e dei consumi storici
Per quanto riguarda il servizio:
- il cliente può richiedere il rilascio dell’attestato di prestazione energetica sulla base di un attestato di qualificazione energetica e sulle risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati con modalità coerenti con i metodi di valutazione della prestazione energetica attraverso cui si intende procedere. I dati devono essere resi disponibili dal cliente e a sue spese.
- Il certificatore è tenuto ad utilizzare e valorizzare i documenti sopra indicati, previa verifica di completezza e congruità.
Nel paragrafo “Applicazione del corretto metodo di calcolo” vengono forniti alcuni criteri e raccomandazioni per l’applicazione delle procedure di calcolo e l’esecuzione dei calcoli:
- il certificatore ha l’obbligo di segnalare al committente la necessità di procedere ad ulteriori rilievi, a titolo di prestazione aggiuntiva, qualora venisse riscontrata anche una parziale mancanza dei dati di ingresso necessari. In seguito al reperimento di tali dati in situ, questi devono essere raccolti nel relativo rapporto e la documentazione conservata per poter esser messa a disposizione di un altro professionista in caso di verifiche successive.
- per effettuare i calcoli energetici, si suggerisce di utilizzare la normativa nazionale (UNI/TS 11300) e/o regionale.
- per gli interventi di risparmio energetico si consiglia di effettuare una simulazione che deve indicare: una stima di massima del tempo di rientro dell’investimento; raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio; proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti.
Le previsioni di interventi di ristrutturazione importante e di quelli di riqualificazione energetica devono essere separate.
3. Registrazione e consegna dell’Attestato di Prestazione Energetica.
Viene qui suggerito l’utilizzo delle varie tipologie di Attestati regionali o nazionali per la stesura del documento A.P.E. da parte del tecnico abilitato.
Il certificatore deve consegnare l’APE al richiedente entro i quindici giorni successivi alla trasmissione del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, a meno che non vi siano richieste diverse delle normative regionali.
La copia viene consegnata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ottenibile mediante sottoscrizione con firma digitale dell’APE.
Nel caso a) l’APE deve fare parte integrante della documentazione necessaria per il rilascio dell’abitabilità.
Questo documento nasce con uno scopo ben preciso. Infatti, come si sostiene nella lettera di accompagnamento al documento, rivolta ai Presidenti degli Ordini degli Ingegneri, “L’obiettivo è quello di garantire un alto livello di qualità alla professionalità dell'ingegnere, in un settore in cui la mercificazione dell'attività professionale ha raggiunto livelli ben al di là del limite di decenza.” Inoltre, “In assenza di tariffe nel settore privato” si invitano i Presidenti a sollecitare gli iscritti “da un lato a seguire le procedure proposte senza alcuna deroga, ed a richiedere nel contempo al committente un adeguato compenso per la prestazione resa.”