Infortuni sul cantiere: committente responsabile anche durante il sopralluogo
Appalti e lavori: il committente che non verifica l'idoneità tecnico professionale dell'impresa edile risponde anche dell'infortunio occorso in sede di sopralluogo e quindi ancora prima della stipula del contratto di affidamento
La mancata verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa edile configura la responsabilità anche prima della stipula effettiva del contratto di appalto. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza 10014/2017 del 1° marzo, tramite la quale il primo accomandatario di una società è stato condannato all'ammenda di 4 mila euro, con sospensiva della pena, per "culpa in eligendo" dopo la morte del "preteso titolare" di un'impresa edile caduto dal tetto di un capannone industriale nel corso di un sopralluogo.
A nulla vale che l'imprenditore condannato non fosse neppure presente durante tale sopralluogo di ricognizione, e che non si fosse ancora firmato nessun contratto di appalto e neppure fatto alcun preventivo. Per la Cassazione, che ha confermato la sentenza del tribunale ordinario, il punto focale è la "mancata verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'ìimpresa", poiché il legale rappresentante della società doveva comunque aver dato il suo benestare al sopralluogo presso la struttura danneggiata, da cui poi si è verificata la caduta mortale.
Il riferimento normativo è quindi l'art.15 del d.lgs. 81/2008, che "pone carico del committente, sin dalla fase di progettazione dell'opera e delle conseguenti scelte tecniche, specifiche cautele prescritte, fra cui la verifica nell'ipotesi di cantieri temporanei dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa affidataria, la quale implica l'iscrizione di quest'ultima alla Camera di Commercio e l'autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore".
Nel caso di specie, tali requisiti mancavano poiché l'azienda era inattiva dal 2009 e l'attività di artigianato edile del supposto titolare cessata nel 2003: la verifica di tali requisiti - sottolineano i giudici supremi - è un adempimento preliminare che deve assolvere il committente ancor prima della verifica delle capacità di poter portare a termine i lavori.
Perché si configuri la responsabilità del committente, pertanto, non è assolutamente necessario che si perfezioni il contratto di appalto, visto che la commissione può esaurirsi "in una mera prestazione d'opera, quale è certamente il sopralluogo sul tetto ai fini della verifica dei lavori necessari".