IRAP: il professionista che ristruttura lo studio è tenuto a versarla
A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8638/2015: ai fini IRAP le spese relative a lavori di ristrutturazione e di arredo del proprio studio professionale sostenute dal professionista, sono considerate un investimento strumentale all’attività lavorativa svolta.
A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8638/2015: ai fini IRAP le spese relative a lavori di ristrutturazione e di arredo del proprio studio professionale sostenute dal professionista, sono considerate un investimento strumentale all’attività lavorativa svolta.
Nel caso specifico il professionista, lavoratore autonomo, si era visto rifiutare dall’Agenzia delle Entrate il rimborso delle somme versate a titolo di IRAP. Rifiuto confermato dalla CTP di Parma, in prima istanza, e successivamente respinto dalla CTR dell’Emilia-Romagna, limitatamente però ad alcune annualità.
La CTR aveva attestato che “in quel periodo il professionista non si era avvalso di dipendenti e collaboratori stabili, mentre le dotazioni di mezzi quali risultanti dal registro beni ammortizzabili ricomprendeva beni non inerenti all’attività professionale svolta e che quindi erano inidonei ad attestare la sussistenza di quella autonoma organizzazione, che rappresenta il presupposto dell’IRAP”.
Con riferimento alle annualità per le quali la CTR aveva dato ragione al contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso presso la Corte di Cassazione che ha concluso che "la CTR si era limitata ad affermare, erroneamente, il difetto di inerenza di tali spese, omettendo di valutare se esse, per tipologia ed ammontare, possano ritenersi indice univoco di autonoma organizzazione in relazione all'attività di revisore contabile esercitata dal contribuente, con conseguente sussistenza del presupposto impositivo. Infatti tali spese, in gran parte relative a lavori di ristrutturazione e di arredo dello studio professionale del contribuente, al contrario, devono senz'altro ritenersi strumentali all'attività professionale da questi svolta, ed erano state appunto indicate nell'apposito quadro RE della dichiarazione dei redditi: di esse doveva dunque tenersi conto ai fini della valutazione della sussistenza dell'autonoma organizzazione in capo al contribuente."
La Corte di cassazione ha così confermato l’orientamento, ormai consolidato da qualche anno quanto all'applicazione dell' Irap ai lavoratori autonomi, che il tributo è dovuto, in quanto sussista il requisito dell'organizzazione autonoma dell'attività. In particolare si precisa che l'autorganizzazione del professionista, intesa come autonomia ed indipendenza nell'esercizio della attività rispetto ai terzi, è si un elemento essenziale per la sottoposizione all'imposta, ma non è sufficiente, essendo altresì necessario un elemento organizzativo esterno, basato sull' esistenza di beni strumentali, ricorso a lavoro altrui ed apporto di capitale anche in via tra loro alternativa.
Vedi la sentenza n. 8638/2015