IRAP: il PROFESSIONISTA deve pagarla se ha la SEGRETARIA, anche se solo PART-TIME
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7609/2014, ha stabilito che è soggetto ad IRAP il professionista che si avvalga di una segretaria part-time, la cui presenza è dunque sufficiente a integrare il requisito dell'autonoma organizzazione.

Il FATTO da cui è nata la sentenza
Il caso trae origine da una sentenza con la quale la Ctr dell’Emilia Romagna, in accoglimento del ricorso presentato da una contribuente, ordinava all’Agenzia delle Entrate di procedere al rimborso degli importi versati dalla stessa a titolo di Irap in relazione agli anni 1998/2004.
In particolare, i giudici d’appello hanno evidenziato che nella specie non sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’imposta in esame in quanto la contribuente negli anni in questione svolgeva la propria attività avvalendosi esclusivamente di beni strumentali modesti e di una segretaria part-time, laddove il concetto di autonoma organizzazione quale presupposto dell’Irap postula un quid pluris che sussiste quando la particolare organizzazione determini un “valore aggiunto tassabile” ossia quando l’organizzazione del professionista sia tale da poter consentire lo svolgimento della sua attività anche in sua assenza ovvero quando l’attività del professionista sia limitata a compiti di coordinamento e controllo senza un suo diretto e personale intervento.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi ricorso in cassazione censurando la sentenza della Ctr per avere ritenuto che l’autonoma organizzazione coincida con una organizzazione tale da consentire lo svolgimento dell’attività anche in assenza del professionista ovvero con un’attività del professionista limitata al coordinamento e controllo. L’Ufficio, inoltre, si duole del fatto che, sulla circostanza decisiva della sussistenza o meno dei presupposti idonei a configurare l’autonoma organizzazione , i giudici di appello avrebbero omesso di considerare e valutare l’incidenza che l’esistenza di uno studio professionale, la presenza di una segretaria e i compensi corrisposti a terzi avevano proprio sulla autonoma organizzazione. La Cassazione ha poi, come suscritto, dato ragione all'Agenzia delle Entrate.