Legge di Bilancio e novità sul Superbonus 110%: analisi di dettaglio di un ingegnere
La novità più significativa è, a mio avviso, presente nella modifica al comma 9 dell’art. 119, in cui si precisa, a livello di ambito soggettivo, che le disposizioni contenute nella norma si applicano agli interventi effettuati ...
Pubblicata nella tarda serata del 30 dicembre 2020, sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 322 la legge 30 dicembre 2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, con alcune novità in tema di Superbonus 110%.
Ecco un dettaglio punto per punto delle novità, un commento generale e l'evidenziazione della novità più importante, un chiarimento che serviva. Buona lettura.
Alcune novità in tema di Superbonus 110% nella legge di Bilancio
Le modifiche introdotte dalla legge finanziaria
Modificando gli art. 14 e 16 del DL 63/2013, viene prevista una proroga al 31 dicembre 2021 per:
- gli interventi dell’ecobonus nella misura del 65%;
- la fornitura e posa di schermature solari (nella misura del 65% fino ad una detrazione masssima di 60.000 euro);
- la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro;
- interventi di ristrutturazione edilizia, cui spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020.
- acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonche' A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.
Modificando il decreto legge 34/2020 (convertito in legge 77/2020), sono previste le seguenti modifiche (evidenziate in grassetto):
- Art. 119, comma 1 - La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022;
- Art. 119, comma 1, lettera a) - interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita' immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari;
- Art. 119, comma 1 bis - Ai fini del presente articolo, per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva. Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale
- Art. 119, nuovo comma 1 quater: Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, an che in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A;
- Art. 119, comma 2: L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonché agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (che testualmente recita: “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravita) anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.
- Art. 119, nuovo comma 8 bis: “Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento del l’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023”;
- Art. 119, comma 9, lettera a) - Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:
- a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche ;
- b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
- Art. 119, comma 14 - I soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attivita' prestata. L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di assevera zione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di assevera zioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a);
- Art. 119, nuovo comma 14 bis - Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici.
Alcune considerazioni
Certamente la novità più attesa dagli operatori, ancorchè non commisurata alle aspettative ed alla reale portata normativa, è la proroga al 31 dicembre 2022 per le spese sostenute a quella data da parte di Condomìni e persone fisiche, ed ulteriori sei mesi per le spese effettuate per la riqualificazione di immobili di edilizia residenziale pubblica (anche di proprietà dei Comuni!), se gestiti da IACP / ALER.
Importante l’inserimento, tra gli interventi agevolabili quelli relativi alla “coibentazione del tetto”, anche quando non confina con ambienti riscaldati. Dovremo però attendere la modifica all’articolo 5 del DM 6 agosto 2020 per chiarire quale trasmittanza deve raggiungere (il DM 26 giugno 2015 prevede, per tali elementi, un trasmittanza pari a 0,8 w/m2°K) e quali spese sono considerate agevolabili (varrà sempre la “demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo”?).
In merito all’autonomia funzionale delle unità immobiliari situato in edifici plurifamiliari il legislatore, di fatto facendo un “copia ed incolla” di quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24, considera l’unità “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale”. La precisazione, a mio avviso, fa sorgere una domanda: in quale unità immobiliare l’impianto idrico, per l’energia elettrica e per la climatizzazione invernale non risultano essere di proprietà esclusiva? Sarebbe forse stato più chiaro eliminare del tutto il riferimento al “funzionalmente indipendente” limitando la verifica alla presenza dell’ “accesso autonomo dall’esterno”.
Viene previsto l’obbligo, così come tradizionalmente capita per tutti gli interventi edilizi realizzati grazie a particolari finanziamenti, di indicare nel cartello di cantiere un richiamo agli “incentivi statali previsto dalla legge 77 /2020 Superbobus 110”.
La novità più rilevante
La novità più significativa è, a mio avviso, presente nella modifica al comma 9 dell’art. 119, in cui si precisa, a livello di ambito soggettivo, che le disposizioni contenute nella norma si applicano agli interventi effettuati: dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”.
Con questa definizione il legislatore ha ben chiarito, in un unico articolo, che sono agevolabili gli interventi effettuati:
- da persone fisiche, che agiscono al di fuori di attività di impresa (nel senso che le spese sostenute non rientrano tra i costi, detraibili, di eventuali attività di impresa, arte o professione, ma rimangono totalmente a carico della persone fisica);
- su edifici (senza alcuna precisazione della destinazione d’uso!) composti da un numero di unità immobiliari minore di quattro, anche se posseduti dalla stessa persona fisica (che però, ai sensi del, comma 10, non potrà effettuare interventi su un numero di unità immobiliari superiore a due).
E’ il caso, ad esempio, di una persona fisica, magari pensionata o titolare di reddito da lavoro dipendente, che possiede un edificio composto da due unità immobiliari che ha provveduto ad affittare a terzi, come studio professionale o attività commerciale.
Mi auguro quindi che il legislatore ed il Ministero dell’Economia vigilino che l’Agenzia delle Entrate, in occasione della doverosa modifica della circolare n. 24, provveda a modificare “l’arbitraria interpretazione” “in palese contrasto con la ratio della norma agevolatrice”, (vedi articolo https://www.ingenio-web.it/articoli/superbonus-110-la-situazione-a-4-mesi-dai-decreti-attuativi-e-dalla-circolare-dell-agenzia-delle-entrate/
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