Data Pubblicazione:

Libera professione: spese per aggiornamento e formazione deducibili al 50%

Lo chiarisce l’articolo 54, comma 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) aggiornato a giugno 2015. : tra le spese che il professionista può dedurre ai fini dell’imposta sul reddito ci sono anche quelle di formazione e aggiornamento professionale


Lo chiarisce l’articolo 54, comma 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) aggiornato a giugno 2015: tra le spese che il professionista può dedurre ai fini dell’imposta sul reddito ci sono anche quelle di formazione e aggiornamento professionale.

Per il lavoratore autonomo, con Partita IVA, iscritto all'albo professionale, le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio, sono deducibili nella misura del 50% sul totale della spesa.
Mentre i costi di vitto e alloggio, sostenuti in connessione alla partecipazione a convegni, seminari e simili, hanno una deducibilità del 50% sul 75% delle spese totali.
Inoltre la deducibilità delle suddette spese concerne anche l’ipotesi in cui a partecipare al convegno sia un dipendente del professionista, sempre che:
• la documentazione delle spese sostenute sia intestata al professionista;
•la partecipazione al convegno, congresso ovvero corso di formazione, da parte del dipendente, sia riferibile alle materie oggetto dell’incarico attribuito al dipendente nell’ambito del rapporto di lavoro.
Costi per iscrizione a videoconferenze o corsi di formazione elearning sono assimilabili a quelle di acquisto di un libro o di una rivista telematica per i quali, fermo restando l’inerenza, la deducibilità è sempre del 50% della spesa.
 

Per approfondimenti scarica qui il Testo Unico