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Murature esterne e solai di chiusura: si torna a computare gli extraspessori?

A vedere il D.Lgs 730/2020 pubblicato il 14/07/2020 in Gazzetta Ufficiale n.175 sembra proprio di sì, a meno dell’esistenza di una specifica legislazione regionale e/o comunale.

A vedere il D.Lgs 73/2020, recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”, pubblicato il 14/07/2020 in Gazzetta Ufficiale n.175 sembra proprio di sì, a meno dell’esistenza di una specifica legislazione regionale e/o comunale.

Dal 29 luglio 2020, a due settimane dalla pubblicazione – come da iter - ogni nuova costruzione dovrà sottostare alle nuove specifiche che hanno in parte modificato il precedente D.Lgs 102/2014 che derogava (vd. art. 14) dal considerare nel volume (e nelle altezze) edificabile l’intero spessore di murature e solai.

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Efficienza energetica: l'extraspessore delle murature e dei solai dei nuovi edifici non è più scomputabile

Entrando nel dettaglio l’art. 13 del D.Lgs 73/2020 ha abrogato il comma 6 e modificato il comma 7 dell’art. 14 del D.Lgs 102/2014:

NUOVE COSTRUZIONI - Comma 6, art. 14 del D.Lgs 102/2014 (ABROGATO)

«Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile».

La cancellazione del presente comma ha di fatto “rimosso” la deroga nazionale, in vigore dal 19 luglio 2014, che permetteva lo scomputo, tra le varie, delle murature per l’extra spessore oltre i 30 cm, finalizzato ad un comprovato miglioramento energetico dell’intero complesso edilizio. Un approccio che in questi 6 anni ha dato un forte impulso ad un’edilizia energeticamente virtuosa.

Extraspessore delle murature nel caso di interventi di riqualificazione energetica sugli edifici esistenti

Sugli edifici esistenti invece, relativamente agli interventi riqualificazione, il comma 7 è rimasto pressoché invariato.

EDIFICI ESISTENTI - Comma 7, art. 14 del D.Lgs 102/2014 (ante)

«Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.».

EDIFICI ESISTENTI - Comma 7, art. 13 del D.Lgs 73/2020 (IN VIGORE)

«Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.».

Svecchiare il parco immobiliare o costruire nuovi edifici a basso consumo?

Da tutto ciò si ricava un inspiegabile cambio di marcia del normatore, che dopo aver dato il via ad una lungimirante politica degli edifici a basso consumo, portando il mercato stesso ad imporre limiti nettamente più stringenti, ora rischia il boomerang del “minimo di legge”.

L’aver mantenuto, per le costruzioni esistenti, il comma 7 ostenta sì l’encomiabile volontà di voler svecchiare il parco immobiliare ma se per farlo si è costretti a sacrificare il “nuovo” (giustificato, forse, dalla volontà di limitare il consumo del suolo) allora l’intera ratio decade.

Coscienti che la norma dovrà essere rivista, si spera a breve, si ricorda che l’abrogazione del comma 6 non ha una diretta conseguenza sulle norme regionali/comunali (per quelle in essere) che su questa tematica hanno da tempo definito sgravi e agevolazioni al raggiungimento di determinati standard energetici.

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