Data Pubblicazione:

Norme di sicurezza da rispettare anche dal subappaltatore

Il subappaltatore rdeve rispettare le norme di sicurezza antinfortunistiche

L’obbligo di rispettare le norme antinfortunistiche è riferito a tutti coloro che esercitano i lavori, compreso il subappaltatore.

Infatti la corte di cassazione penale ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna del datore di lavoro della società C. Spa per non aver valutato i rischi per la sicurezza sul lavoro derivanti dalla propria attività svolta nel cantiere, senza considerare quindi un'altezza superiore ai due metri dal suolo e senza l’utilizzo di precauzioni al fine di evitare il rischio di cadute del lavoratore dall’alto.
Inoltre la società in questione era in associazione temporanea con la società principale esecutrice dell’opera.

Per questi motivi il ricorso è stato giudicato infondato dalla Cassazione. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, secondo la giurisprudenza di legittimità “gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, gravano su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali".

 

In collaborazione con: Scadenzario Sicurezza Lavoro