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NTC 2018: verso un concetto di sicurezza più consapevole e reale

GIOVANNI_CARDINALE_CNICon la pubblicazione del decreto 17 gennaio 2018, e con il superamento della data del 22 marzo 2018, 30 gg dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale, una lunga stagione di revisione delle norme tecniche può dirsi conclusa; può essere utile ricordare alcune date significative:

  • fine 2010: inizio del processo di revisione (Commissione relatrice presso CSLLPP) delle NTC 2008
  • luglio 2012: inizio dei lavori della Commissione Relatrice
  • novembre 2014: l’Assemblea generale del CSLLPP approva il nuovo testo licenziato dalla Commissione Relatrice che, per la prima volta, non aveva raggiunto l’unanimità su un testo in cui si era divisa sul cap. 8 degli edifici esistenti ed aveva proposto all’Assemblea due testi diversi su cui esprimersi
  • da novembre 2014: inizia l’iter previsto dalla legislazione vigente: concerto con il Ministero dell’Interno, con il Dipartimento della protezione civile, confronto con il CNR, discussione con il CNR, confronto con la Conferenza Stato Regioni, verifica in sede europea.

Una stagione intensa che ha visto concretizzarsi altri importantissimi documenti normativi (le linee guida per la classificazione del rischio sismico degli edifici) e che oggi prosegue in quello che, forse, è l’impegno più importante e rilevante: la revisione del DPR 380/01.

Una stagione che ha visto una forte partecipazione, attraverso gli Ordini territoriali ed il CNI, dei professionisti del settore sin dalla fase iniziale di revisione del testo normativo.

Tante le novità della nuova norma che, come gli interessanti articoli che seguono stanno a dimostrare, non ha però introdotto modifiche concettuali che abbiano stravolto il testo previgente.

Il nuovo testo, certo più chiaro, più armonico con le esperienze degli eventi sismici che hanno interessato il territorio, con il progresso tecnologico, con le attività della ricerca e dei tanti centri di eccellenza esistenti nel territorio, con le norme UNI e gli EUROCODICI nella loro versione più aggiornata, cerca di parlare anche al di fuori degli attori classici del processo edilizio, attraverso la semplificazione di alcune definizioni e la chiarezza di processi progettuali ed analitici.

La discussione sul carattere “prestazionale” o “prescrittivo” ha, francamente, poco significato: la norma era e resta prestazionale nelle intenzioni, era e resta assolutamente prescrittiva nella sostanza legata al suo essere decreto legge.

Il Capitolo 8 degli edifici esistenti

Il Cap. 8 - Costruzioni esistenti, è il capitolo che contiene le maggiori novità; quella concettualmente più importante è il riferimento ancora più esplicito al concetto di “rischio” insieme all’idea di favorire l’accrescimento di prestazioni di sismo-resistenza nel maggior numero di costruzioni possibili.

La Norma recita “Nelle verifiche rispetto alle azioni sismiche il livello di sicurezza della costruzione è quantificato attraverso il rapporto zita E tra l’azione sismica massima sopportabile dalla costruzione e l’azione sismica che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione; l’entità delle altre azioni contemporaneamente presenti è la stessa assunta per le nuove costruzioni, salvo quanto emerso riguardo ai carichi verticali permanenti a seguito delle indagini condotte (8.5.5) e salvo l’eventuale adozione di provvedimenti restrittivi dell’uso della costruzione e, conseguentemente, sui carichi verticali variabili.

L’attenzione ai meccanismi locali di collasso è resa ancora più evidente ed il miglioramento sismico diviene una tipologia di intervento caratterizzata da un “traguardo” espresso attraverso quel rapporto zita E: traguardo che, per gli edifici scolastici, è per esempio fissato nel valore di 0,6.

Anche il processo di adeguamento sismico risulta meglio chiarito anche per quelle tipologie per le quali è ammesso un valore inferiore all’unità del parametro Zita E.

In tema di obbligo all’adeguamento, la norma, trattando del rialzamento degli edifici per la costruzione di cordoli sommitàli, ovvero della modifica del profilo della copertura, subordina l’adeguamento all’eventuale trasformazione dell’ultimo solaio in  “ABITABILE”; è indubbio che il richiamo al concetto di “abitabile” sia estraneo alla specificità della norma tecnica e che esso può ingenerare confusione e normare, in modo diverso, situazioni sostanzialmente identiche da un punto di vista strutturale.

Abbiamo chiesto che la Circolare possa chiarire meglio questo aspetto e che si possa eliminare ogni impropria confusione.

Con questa norma, forse, la querelle che ha interessato recentemente, attraverso un pronunciamento della Cassazione, una scuola del grossetano, avrebbe avuto un esito diverso più vicino alla sostanza della sicurezza che non alla sua traduzione numerica.

I concetti di rischio e sicurezza

Certo, come meglio specificato in alcuni articoli che seguono, declinare “rischio” con “sicurezza”, non è facile e se è vero, come è vero, che la norma parla il linguaggio del “rischio”, è altrettanto vero che essa, come le NTC 2008, chiede la “verifica della sicurezza”.

Nel linguaggio dei non addetti ai lavori, il termine “sicurezza” è antitetico del termine “rischio”: sicurezza vuol dire che non c’è rischio.

Un passaggio culturale forse troppo difficile per la società; l’abbandono del determinismo interpretato perfettamente dal metodo delle tensioni ammissibili (se la tensione è minore del valore di norma la sezione è verificata) ed il passaggio al concetto probabilistico della sicurezza (i valori caratteristici e quelli di progetto rappresentano frattili di distribuzioni probabilità; valori che hanno percentuali predeterminate di essere minorati o maggiorati) resta un fatto confinato, per ora, alla sola cultura tecnica.

Un passaggio culturale che ogni giorno appare però sempre più necessario e che richiede un grande impegno tanto nelle sedi della ricerca, quanto in quelle della formazione universitaria, della formazione permanente demandata agli Ordini e, non ultimo, nella narrazione quotidiana del nostro lavoro.

Recenti pronunce della Cassazione indirizzano il processo di controllo dei progetti verso l’istituto dell’autorizzazione di ogni progetto, indipendentemente dal suo oggetto, dalla eventuale semplicità della costruzione o dell’intervento. In altre parole una semplice cerchiatura eseguita nel rispetto delle norme, ed un edificio alto, sarebbero obbligati allo stesso iter autorizzativo; risultato: la paralisi degli uffici e la concreta impossibilità di dedicare le poche risorse umane, oltre che ai controlli a campione, al controllo dei progetti di opere strategiche, rilevanti o comunque di progetti complessi.

Ecco una nuova frontiera di attività, un nuovo impegno che è già operativo, per il CNI, nella commissione ministeriale dedicata alla revisione del DPR 380/01.

Le nuove norme sono perfettamente aderenti all’impianto delle linee guida per la classificazione del rischio sismico e, per altri versi, lasciano ad altre frontiere normative la soluzione della declinazione dei termini rischio-sicurezza-tutela e conservazione del patrimonio storico monumentale.

Se volessimo immaginare il futuro attraverso le immagini dei crolli degli edifici storici nelle zone colpite da terremoto, ed una immaginaria prospettiva di grande concreta attuazione del “sisma bonus”, potremo disegnare un futuro con edifici civili intatti o poco danneggiati da un sisma e chiese e palazzi storici assolutamente distrutti.

Il prof. Franco Levi diceva che le norme “..sono come la lingua di ESOPO: la peggiore e la migliore delle cose..”. Il dibattito tra cogenza delle norme, responsabilità dei tecnici, creatività del progettista è complesso e credo che debba finalmente essere affrontato da tutti gli attori (professionisti, ordini, ministero, università, Regioni, ecc.) nella speranza di trovare una sintesi condivisa che possa far crescere il sistema e la società: questa la nuova frontiera dell’immediato futuro.

Gli articoli che seguono espongono aspetti generali e di dettaglio davvero molto significativi ed utili per tutti i tecnici; altrettanto utili sono i tanti eventi formativi che gli Ordini di tutta Italia stanno facendo per spiegare, illustrare, definire, i contenuti della nuova norma.

Stante l’assenza di novità concettuali di rilievo mi auguro che queste occasioni siano, soprattutto, l’occasione di riportare il progetto al centro della azione formativa; la finalità di ogni norma è la costruzione ed il progetto, nella sua complessità, nella sua specialità, è il linguaggio con cui le informazioni tecniche si trasformano in opera concreta.

Mi piace allora ricordare in chiusura, a me stesso, prima ancora che a tutti gli altri, “...la preziosa esigenza di riandare con il pensiero alle ipotesi fatte ...” (P. Pozzati), ovvero quel processo di continua riflessione e rilettura del progetto che affonda le sue radici nella epistemologia di Popper e che richiama la responsabilità dei tecnici, in qualunque ruolo essi si trovino, incluso quello, davvero molto delicato, di consulenti del tribunale.