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Nuovo regime dei minimi con tassazione al 5%: requisiti d’accesso

Quando ci si mette in proprio, si sa, le questioni organizzative da affrontare sono molteplici. Fra quelle da non trascurare rientra indubbiamente la scelta del regime fiscale più conveniente. Attualmente, quello che garantisce il minor carico impositivo è senza dubbio il “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, che dal 2012 prende il posto del precedente “regime dei minimi”. I vantaggi che si possono ottenere sono molteplici. Innanzitutto, il reddito professionale realizzato nell’anno viene assoggettato ad un’imposta sostitutiva di Irpef e relative addizionali con un’aliquota pari solamente al 5%. Per fare un esempio, a fronte di un reddito di euro 10.000, sono dovuti all’Erario solo 500 euro. I contribuenti che scelgono questo regime sono inoltre esonerati dalla maggior parte degli obblighi in materia di IVA, non sono soggetti ad Irap e nemmeno agli studi di settore.
Per l’ingegnere che nel 2012 inizia la libera professione in forma individuale, è dunque consigliabile verificare se sussistono le condizioni per aderirvi 1. Non tutti possono, infatti, fruirne: fa da contraltare ai numerosi aspetti positivi una serie di cautele normative volte a circoscrivere l’applicazione del regime ai soggetti per i quali è stato appositamente pensato dal Legislatore. La finalità della norma è quella di “favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, […] favorire la costituzione di nuove imprese” 2.
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1 Si precisa che il regime di vantaggio in oggetto non è applicabile solo alle “nuove” partite IVA ma anche a coloro che hanno intrapreso un’attività professionale o imprenditoriale anche successivamente al 31 dicembre 2007. Per approfondimenti si rinvia alla circ. n. 17/E del 30 maggio 2012 emanata dall’Agenzia delle entrate
2 Art. 27 co. 1, DL 98/11

 

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