Prima casa: agevolazioni allargate per marito e moglie
La Cassazione, con una recente sentenza, ribadisce diversi concetti già affermati più volte in sede di giurisprudenza di legittimità
La Cassazione, con una recente sentenza, ribadisce diversi concetti già affermati più volte in sede di giurisprudenza di legittimità.
L'agevolazione prima casa può essere ottenuta, dopo l'acquisto dell'immobile da parte di marito e moglie, in una molteplicità di casi:
1. se entrambi risiedono nel comune dove è ubicata l'abitazione in oggetto;
2. se i due andranno a risiedervi entro 18 mesi dalla data del rogito.
3. se, risiedendo i due coniugi in due comuni diversi:
a) l'immobile acquistato sia ubicato in uno dei due comuni;
b) nel tal comune la famiglia abbia la sua residenza;
c) si tratti di un acquisto compiuto in regime di comunione dei beni.
Questa linea estensiva delle agevolazioni prima casa è stata confermata dalla sentenza n.13334/2016 della Corte di Cassazione, che ha ribadito dei concetti già più volte affermati in sede di giurisprudenza di legittimità.
Per giungere a questo tipo di interpretazione "allargato", la Cassazione ricorre al concetto di residenza della famiglia, definendolo "soggetto autonomo rispetto ai coniugi". Quindi, una volta provato che la casa oggetto di acquisto agevolato è destinata ad ospitare appunto la "residenza della famiglia", secondo i giudici non avrebbe importanza che uno dei coniugi abbia altrove la propria residenza.