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Primi appunti sulla riforma previdenziale di INARCASSA

Dal 1 gennaio 2013 si cambia. La riforma epocale del sistema previdenziale di Inarcassa, figlia inizialmente non voluta del Decreto cosiddetto “Salva Italia” della fine del 2011, è adesso legge per tutti gli iscritti.
Per capire di cosa parliamo vale davvero la pena, come si dice in televisione, di fare un breve riassunto delle puntate precedenti, anche perché non tutti forse hanno seguito almeno negli ultimi 4 o 5 anni il susseguirsi degli eventi, da tanto si prolungava la discussione su questa materia.
Inarcassa, come altre casse professionali privatizzata nel 1995, anche come diretta conseguenza della contemporanea riforma voluta dal Governo Dini, doveva da tempo poter dimostrare, attraverso i bilanci attuariali da redigere periodicamente, la sua sostenibilità per almeno 15 anni, ossia doveva dimostrare in ogni momento che sarebbe stata in grado di pagare le pensioni in essere e future per almeno 15 anni.

Incidentalmente è il caso di osservare che, mentre alle Casse private era stato concesso questo cambiamento di status anche a fronte dell’impossibilità di ottenere aiuti di nessun tipo dallo Stato, la previdenza pubblica non ha mai avuto l’obbligo di dimostrare la sua sostenibilità, forse per dar ulteriore conferma dell’antico detto “res pubblica res nullius”. Si è quindi sempre preoccupata di meno di essere attenta nella sua gestione, perché i debiti venivano regolarmente ripianati dalla fiscalità comune, ossia da tutti i cittadini contribuenti.

Poi gli anni richiesti per la sostenibilità divennero 30 e allora si rese indispensabile por mano ad una riforma statutaria più organica, per studiare la quale fu necessario dapprima scegliere tra due strade opposte: passare a pensioni di importo minore calcolate con il contributivo e mantenendo però invariate le contribuzioni personali, oppure mantenere il più generoso metodo di calcolo retributivo, sapendo di dover contribuire di più. Fu scelta a grandissima maggioranza la seconda ipotesi.
La riforma fu contrastata da non poche e anche feroci opposizioni interne, fondate essenzialmente sulla proposta di non essere troppo solerti e di rinviare il problema a tempi migliori, ma alla fine fu deliberata nel luglio 2008 a grande maggioranza dei Delegati ed approvata dai Ministeri nel marzo 2010. Ebbe il pregio di eliminare o limare sensibilmente posizioni privilegiate, quali il ridimensionamento della pensione di anzianità, lo svincolo della pensione minima dai contributi minimi, ecc, ma comportò anche un graduale aumento della contribuzione soggettiva, quella proporzionale al reddito professionale di ciascun iscritto, dal 10 al 14,5% nell’arco di 4 anni, del contributo integrativo sugli importi fatturati e dei contributi minimi annuali.
Così facendo, Inarcassa potè dimostrare con il bilancio tecnico attuariale del 2009 la sua sostenibilità per 31 anni (fino al 2041) sulla base del saldo totale, ossia considerando le entrate per contributi incassati e per i rendimenti del patrimonio, e addirittura fino al 2057 utilizzando anche la dismissione del patrimonio.
La riforma epocale di questi giorni ha poi dimostrato che le decisioni prese nel 2008 sono state lungimiranti e molto utili, consentendo ad esempio di mantenere fisso al 14,5% il tasso del contributo soggettivo, che sarebbe stato ben più alto se lo si fosse dovuto determinare solo ora senza il supporto delle modifiche introdotte nel 2008

Ma tutti sappiamo che la politica si arrese nell’autunno del 2011 e portò alla costituzione del governo tecnico guidato dal prof. Monti. In questo governo, il Ministro Fornero usò subito la mano pesante nella riforma generale del sistema pensionistico italiano e quindi anche delle Casse private. Del resto la posizione della politica, ampiamente condivisa dal Ministro stesso, era quella di considerare la Casse professionali, indipendentemente dalla positività dei bilanci di molte di loro, ai primi posti Inarcassa, come rappresentanti di una casta sociale da contrastare, corporativa, popolata da evasori.
Alle Casse private fu quindi imposto (art.24 c. 24 del DM 201/2011) di dimostrare, entro la scadenza del 30 giugno 2012, la sostenibilità a ben 50 anni, il che poco si discosta da un esercizio di lettura della sfera di cristallo, e per giunta tenendo conto del solo saldo previdenziale, ossia saldo tra pensioni erogate e contributi incassati, e senza poter considerare non solo il patrimonio, ma nemmeno il suo rendimento. Si poteva, e si può pensare, che lo Stato intendesse e tutt’ora intenda così sollevare le Casse di un inutile fardello facendosi gentilmente regalare il loro patrimonio.
Nel caso non avesse saputo dimostrarla oppure anche se la dimostrazione non fosse stata accettata dal Ministero, lo Stato avrebbe imposto d’autorità il passaggio al sistema contributivo statale e operato per 2 anni un prelievo del 1% sulle pensioni in essere.

A fronte di questa minaccia, la struttura di Inarcassa già dal dicembre 2011 si mise all’opera con almeno due fondamentali obiettivi: da un lato sperimentare la possibilità di dimostrare oggettivamente la sostenibilità a 50 anni mantenendo il metodo di calcolo retributivo e valutandone i costi, dall’altro approfondire lo studio del metodo contributivo per mettere a punto un modello applicabile alla nostra categoria professionale e più efficace di quello pubblico.
In aiuto alla struttura interna fu formato un pool di consulenti esterni di alto profilo composto da:
prof. Sergio Nistricò – Università di Cassino
prof Alessandro Trudda – Università di Sassari
prof. Carlos Vidal – Università di Valencia – Spagna
prof. Ole Settergren – Agenzia Pensioni di Svezia

Fu subito chiaro che il tentativo di soddisfare alla richiesta del Ministero mantenendo il metodo retributivo era impraticabile in quanto, pur applicando tutti i correttivi tecnici possibili ed arrivando a ipotizzare un aumento progressivo delle aliquote contributive a oltre il 45% del reddito, non si raggiungeva la sostenibilità a 50 anni, si penalizzavano fortemente le nuove generazioni impedendo qualsiasi patto intergenerazionale e paradossalmente si ottenevano prestazioni inferiori a quelle possibili col metodo contributivo.
Si aveva così la dimostrazione che il metodo di calcolo retributivo è molto generoso ma si dimostra nel lungo periodo insostenibile, in quanto si fonda su due ipotesi di fatto irrealizzabili: un costante e robusto aumento dell’economia generale della società e quindi dei redditi degli iscritti e contemporaneamente un costante aumento della popolazione dei contribuenti.
Il passaggio al metodo contributivo si è dimostrato quindi obbligato ed ha portato alla fine alla formulazione di una nuova normativa che va sotto il nome di “Regolamento Generale di Previdenza 2012” , deliberato dal Comitato Nazionale dei Delegati del 20 luglio 2012 con 306 voti favorevoli e 98 contrari, approvato a fine novembre 2012 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Si noti che si parlerà d’ora in avanti anche di Regolamento e non più solo di Statuto. Infatti a maggio 2012 è stata operata la separazione di tutto l’articolato che costituiva il vecchio Statuto generale della Cassa in due distinti documenti: un nuovo “Statuto” più snello, contenente solamente gli scopi, l’organizzazione della struttura e i principi generali di Inarcassa ed un “Regolamento Generale di Previdenza” che contiene invece tutti gli aspetti operativi, il metodo di calcolo, le regole di iscrizione, la quantificazione dei contributi e le tipologie delle pensioni erogate. Anche il Nuovo Statuto è già stato approvato con Decreto interministeriale del 23 novembre 2012

Quale commento si può fare dunque alla riforma di Inarcassa conclusasi in queste settimane con le approvazione ministeriali?
Innanzi tutto non è stato solo l’aver abbandonato un metodo di calcolo per adottarne un altro già noto, ancorché non del tutto compiuto, ed in uso dal ’95 nella previdenza pubblica, ma è stato lo sviluppo di una nuova versione che ha attinto dalle migliori esperienze europee ed in particolar modo da quelle svedesi. Non a caso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella lettera del 19 novembre u.s. che informava della avvenuta definiva approvazione della riforma previdenziale di Inarcassa, parla testualmente di “ …. portata particolarmente innovativa della Riforma adottata rispetto al sistema previdenziale pubblico nonché ai regimi della generalità delle Casse private di previdenza ……”

È noto che le caratteristiche fondamentali del metodo contributivo consistono nel creare un conto personale e virtuale per ciascun iscritto, alimentato con i contributi versati nel corso di tutta la sua carriera lavorativa fino a creare un montante che verrà restituito poi sotto forma di pensione , aumentato con un’aliquota di interessi maturati negli anni.
Ma nel Regolamento Previdenziale 2012 di Inarcassa si è cercato di fare di più, come si può riscontrare dall’esame un po’ più in dettaglio il nuovo articolato.

Sull’impianto generale delle regole già presenti nel vecchio statuto, si sono inseriti nuovi elementi a favore del cosiddetto patto intergenerazionale, ossia per tutelare il più possibile le generazioni giovani le cui contribuzioni serviranno, nel lungo periodo di transizione prima della messa a regime del sistema, a coprire i costi del metodo retributivo delle pensioni già in essere e di quelle future per la loro quota pro rata man mano in diminuzione.
Così nel campo della contribuzione soggettiva che grava sul reddito professionale di ogni iscritto si è introdotto il nuovo istituto della contribuzione figurativa a carico di Inarcassa ed a favore dei giovani iscritti che usufruiranno delle riduzioni loro spettanti in quanto giovani e che rimarranno iscritti per almeno 25 anni (art. 4 c.4 del Regolamento).
Stesso meccanismo anche nell’applicazione del contributo integrativo, quello che si espone su ciascuna delle fatture emesse (art. 5 c.5).
Per il biennio 2013-2014, eventualmente prorogabile, è previsto un prelievo di solidarietà del 1% a carico dei pensionati non più iscritti, elevato al 2% nel caso continuino invece l’attività. Sono naturalmente escluse le pensioni di invalidità, inabilità, di reversibilità ed indirete.
I contributi minimi, sia soggettivi che integrativi, saranno dovuti anche dai pensionati, che prima ne erano esentati, in misura però ridotta al 50%.

Dal 1° gennaio 2013 la pensione di vecchiaia unificata sostituirà l’attuale pensione di vecchiaia e la prestazione previdenziale contributiva . Non esisterà più nemmeno la pensione di anzianità, che però potrà ancora essere riconosciuta ad una sempre più ristretta cerchia di iscritti che hanno maturato requisiti di età e di anni di iscrizione (art. 18).
La nuova pensione di vecchiaia unificata sarà ancora corrisposta dal 1° gennaio 2013 a coloro che avranno 65 anni di età e 30 anni di contribuzione, prescindendo però dall’anzianità contributiva di 30 anni per coloro che hanno almeno 70 anni di età.
È previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’innalzamento progressivo dell’anzianità contributiva minima a 35 anni e dell’età anagrafica a 66 anni, ulteriormente aumentabile sulla base delle statistiche relative alla speranza di vita (art. 20 c.1).
Sarà possibile richiedere un pensionamento anticipato ad un’età non inferiore a 63 anni, con decurtazioni e comunque avendo maturato l’anzianità contributiva minima richiesta (art. 20 c.3).
La pensioni di inabilità potrà beneficiare, in alcune circostanze, del meccanismo della contribuzione figurativa a carico di Inarcassa, già introdotto per i giovani iscritti (art. 21 c.4).
Il calcolo della pensione di vecchiaia unificata sarà fatto con il meccanismo del pro quota, ossia sarà composta da una parte col metodo retributivo per gli anni di iscrizione fino al 31.12.2012 e con il metodo contributivo per i restanti anni (art. 20 c.2). Il meccanismo di calcolo del montante contributivo terrà conto, oltre alla contribuzione figurativa di cui si è già detto, anche del nuovo meccanismo della retrocessione, ossia dell’utilizzo per la formazione del montante, di parte del contributo integrativo (art. 26 c.5). Infine il montante contributivo, a differenza di quanto avviene per la previdenza pubblica, di ciascun iscritto sarà aumentato di una quota di interessi, rapportato all’applicazione di coefficienti propri della coorte anagrafica di appartenenza, alla variazione dei redditi medi professionali della popolazione degli iscritti e non solo del Pil nazionale, nonché alla media dei rendimenti del patrimonio di Inarcassa (art. 26 c. 6).

Sarà una buona riforma? Sicuramente a dicembre dell’anno scorso ciascuno di noi era pronto a resistere all’obbligo di rinunciare ad una situazione che sicuramente ci privilegiava rispetto ad altri, ma che era del tutto merito interno di Inarcassa e della sua gestione. Indisponeva ulteriormente anche l’arroganza dei modi ed il pregiudizio nei confronti della libera professione in generale. Ora che le cose sono fatte, ma che sono state fatte al meglio possibile per nostra iniziativa, non ci rimane che aspettare il giudizio che ne daranno i decenni futuri. Le pensioni saranno più magre, ma forse più giuste e sicuramente più certe.