Redditi professionali: chiarimenti sulla deroga al minimo soggettivo
Inarcassa ricorda che chi prevede di conseguire nel 2017 un reddito professionale inferiore a 15.724 euro può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2017, dopo la presentazione della dichiarazione on line
Con una nota pubblicata sul suo sito ufficiale, Inarcassa ha fornito un interessante chiarimento in merito ai redditi professionali minimi, ricordando che chi prevede di conseguire nel 2017 un reddito professionale inferiore a 15.724 euro può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2017, dopo la presentazione della dichiarazione on line.
Ciò è previsto dall'art.4, comma 3 del regolamento generale di previdenza 2012, che prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni . anche non continuativi - nell'arco della vita professionale per tutti coloro che 'stanno sotto' al reddito minimo.
Inarcassa ricorda che nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) così come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all’estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali. Attenzione: il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno e 30 settembre dell’anno in corso).
Inarcassa prosegue poi specificando i requisiti necessari a effettuare la richiesta e le modalità di presentazione della domanda (entro e non oltre il 31 maggio), con tanto di specifiche sul versamento e sugli effetti.