Ristrutturazioni edilizie: ultimi aggiornamenti sulle agevolazioni fiscali
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'aggiornamento al 22 settembre dela speciale guida fiscale alle ristrutturazioni fiscali: tra le novità, focus sulle nuove detrazioni per l'acquisto di case antisismiche e regole per la detrazione Irpef e Ires delle spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche
E' online l'ultimo aggiornamento - al 22 settembre - della speciale guida alle agevolazioni fiscali delle ristrutturazioni edilizie dell'Agenzia delle Entrate. Gli aggiornamenti più recenti sono relativi a:
- proroga della maggiore detrazione (Irpef) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- nuove detrazioni per l’acquisto di case antisismiche;
- beneficiari del diritto alle detrazioni;
- regole per la detrazione (Irpef e Ires) delle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche e per la cessione del credito;
- agevolazioni sull’acquisto del box auto;
- pagamenti con bonifici;
- proroga della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
Acquisto di case antisismiche
Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico, che danno diritto alle più elevate detrazioni del 70 o dell’80%, sono effettuati nei comuni che si trovano in zone
classificate a “rischio sismico 1”, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari, rispettivamente, al 75 o all’85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di 96.000 euro.
Le zone classificate a rischio sismico 1 sono quelle individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006.
La ricostruzione dell’edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione. Gli interventi, inoltre, devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.
Cessione del credito: i beneficiari di queste agevolazioni possono decidere, in luogo della detrazione, di cedere il credito corrispondente alle imprese che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti privati, che a loro volta hanno la possibilità di cedere il credito ricevuto. Non è possibile effettuare la cessione nei confronti di istituti di credito e intermediari finanziari.
Cessione del credito
Dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione del 75 o dell’85 per cento, tutti i beneficiari (soggetti Irpef e Ires) possono scegliere di cedere il corrispondente
credito i fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa,
società ed enti). Non è possibile, invece, cederlo a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche. La possibilità di cedere il credito riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta, nonché i cessionari del credito che possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni.
Iva agevolata per lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%. Si tratta, in particolare:
- A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo ristrutturazione;
- B. dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall'art. 3, lettere c) e d) del dpr 380/2001.
L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria
individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei
lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
Detrazioni per acquirenti e assegnatari di immobili ristrutturati
È prevista una detrazione Irpef anche per gli acquisti di fabbricati, a uso abitativo, ristrutturati. In particolare, la detrazione si applica nel caso di interventi di
ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
L’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione (del 50 o 36%), indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un
importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita (compreso dell’Iva) o di assegnazione dell’abitazione.
La detrazione deve essere sempre ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Il limite massimo di spesa ammissibile (48.000 o 96.000 euro) deve essere riferito
alla singola unità abitativa e non al numero di persone che partecipano alla spesa. Di conseguenza, questo importo va suddiviso tra tutti i soggetti aventi diritto
all’agevolazione.
La detrazione si applica quando sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del
comma 1 dell’art. 3 del Dpr 380/2001. Non spetta, invece, se sono stati eseguiti interventi di semplice manutenzione, ordinaria o straordinaria. Hanno diritto a fruire della detrazione, oltre al proprietario, anche il nudo proprietario e il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile (uso, usufrutto,
abitazione). Nel caso di acquisto di nuda proprietà e di contestuale costituzione del diritto di usufrutto, occorre ripartire la detrazione in proporzione al valore dei due
diritti reali.
L'Agenzia delle Entrate, infine, elenca in una tabella i principali interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef.