Sentenza: rimborso INAIL per infortuni occorsi nel tragitto casa-lavoro su mezzo privato
Una sentenza della Cassazione definisce, in tema di sicurezza sul lavoro, quando scatta il rimborso INAIL per infortuni occorsi nel tragitto casa-lavoro su mezzo privato
La Corte di Cassazionec on con la sentenza del 7 settembre 2012, n. 15059 ha stabilito che non è previsto alcun rimborso per infortuni su mezzo privato senza necessità di utilizzo.
Non è infatti classificabile come infortunio sul lavoro quello che avviene nel trasferimento dalla propria casa al luogo di lavoro, su un mezzo privato se non viene dimostrata l’assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto e la non percorribilità a piedi del tragitto.
Il caso riguardava un lavoratore che chiedeva il risarcimento INAIL per un incidente accaduto in bicicletta nel tragitto casa-lavoro.
In effetti l’art. 2 T.U. n. 1124, come modificato dal D.Lgs. 23/2/2000 n. 38, prevede che venga considerato infortunio sul lavoro anche quello avvenuto nel tragitto per recarsi sul lavoro, o dal lavoro a casa, anche su mezzo privato, se l’utilizzo di questo è ritenuto necessario e non vi sono alternative valide che espongono ad un rischio di infortuni minore.
Più in particolare, si legge nella sentenza, l’infortunio in itinere "non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sposti con il proprio mezzo di trasporto laddove l’uso del mezzo privato rappresenti non una necessità per la mancanza di soluzione alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce strumento normale di mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione alrischio di incidenti stradali"