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Sicurezza formale e cogenza delle norme: la sentenza 190/2018....scrive un’altra pagina significativa

Sentenza sulla scuola di Roccastrada: attenzione alla “sicurezza formale” dettata dalla sola cogenza delle norme

Sulla sentenza pubblicata lo scorso 8 gennaio e riguardante il sequestro di una scuola localizzata in una zona a "basso rischio sismico", e "lievemente non rispondente ai parametri sismici", INGENIO ha chiesto un commento all’ing. Giovanni Cardinale, Vice Presidente CNI.

Sull’argomento l’ing. Cardinale inviata innanzitutto ad una lettura più approfondita della sentenza e ad osservare che “la cogenza delle norme può condurre a perseguire una sicurezza “formale” prima ancora di quella “sostanziale”, annullando il senso più profondo della parola “rischio” e declinando la “non prevedibilità dei terremoti” in una certezza del risultato garantito dal rispetto della norma, che noi sappiamo essere impropria.”

GIOVANNI-CARDINALE.jpgIL COMMENTO. La sentenza 190/2018 della Sesta Sez. Penale della Corte di Cassazione del 8 gennaio us, che accoglie il ricorso della Procura di Grosseto contro il sindaco di Roccastrada, accusato di omissione di atti di ufficio per non aver chiuso un edificio scolastico, in zona a bassa sismicità, ci obbliga ad una lettura attenta ed ad una ancor più attenta analisi.

L’edificio sembra essere caratterizzato da uno scostamento minimo rispetto al livello di adeguamento sismico indicato dalle vigenti Norme tecniche.

Il passaggio fondamentale mi appare quello relativo alla “...non prevedibilità dei terremoti.... (per cui non è ammissibile una)... violazione della normativa di settore, indipendentemente dall'esistenza di un pericolo in concreto .... (e che) ...nessun rilievo avrebbe pertanto potuto attribuirsi alla circostanza che l'edificio insistesse su un territorio classificato a bassa sismicità o che l'inadeguatezza dell'immobile rispetto ai parametri costruttivi antisismici fosse minima".

La lettura di una norma tecnica fuori dal contesto tecnico proprio delle valutazioni del “progetto”, apre scenari impensabili e potenzialmente molto critici.

I numeri, convenzionali nello spirito della norma, diventano l’unico requisito da dimostrare in sede giudiziaria.

La cogenza delle norme può condurre a perseguire una sicurezza “formale” prima ancora di quella “sostanziale”, annullando il senso più profondo della parola “rischio” e declinando la “non prevedibilità dei terremoti” in una certezza del risultato garantito dal rispetto della norma, che noi sappiamo essere impropria.

Nel caso in questione, la distanza numerica dalla soglia di “sicurezza” normativa, parla da sola; e gli addetti ai lavori la sanno ben collocare tanto nel livello delle incertezze connesse ai processi conoscitivi, quanto nel significato del “convenzionalismo” normativo.

Il dibattito, anche culturale, tra “miglioramento” ed “adeguamento” si riapre per una sentenza che obbliga ad una riflessione.

Leggere attentamente la sentenza è fondamentale, sperando di non dover leggere un’altra pagina in cui i processi di responsabilità vengono mortificati dalla lettura giudiziaria di regole scritte dai tecnici per i tecnici.

Sicurezza e responsabilità devono essere coniugate in una lettura del rischio attenta e profonda; ma, per dirla con Ulrich Beck, “il rischio impone decisioni”.

Decisioni tecniche, sociali, economiche, molto complesse assunte, da tanti diversi attori, in condizioni di incertezza.