Tessera Professionale Europea: pubblicato in Gazzetta il Regolamento
Dal 18 gennaio 2016 i liberi professionisti europei potranno utilizzare la tessera professionale europea per muoversi liberamente all'interno del mercato europeo
Ê stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento che recepisce la direttiva comunitaria 2013/55 sulla Tessera Professionale Europea (EPC) che agevolerà l'esercizio della professione in qualsiasi stato membro dell'Ue.
Con la pubblicazione, sulla G.U. n. 176 del 31 luglio 2015, della "Legge di delegazione europea" (Legge n. 114 del 9 luglio 2015) che recepisce, nel nostro Paese, alcune importanti Direttive UE, tra cui la direttiva n. 2013/55/CE, in materia di tessera professionale europea, ha inizio l'iter che porterà il Governo ad emanare - entro il 18 gennaio 2016 - un decreto delegato contenente le regole per il rilascio in favore dei membri di alcune professioni regolamentate della "Tessera professionale europea" e per il suo funzionamento, oltre che la disciplina del "sistema di allerta" che diffonde - tra le Autorità degli Stati Membri - le informazioni in merito ai provvedimenti nazionali che incidono sull'abilitazione all'esercizio professionale
Il regolamento recante la procedura per il rilascio della tessera professionale europea in favore di alcune specifiche categorie di lavoratori autonomi consentirà, dal 18 gennaio 2016, in tutti gli Stati Membri, di conoscere tempestivamente i casi in cui sia venuta meno anche temporaneamente l’abilitazione professionale in capo ai titolari della tessera. Il documento non sostituisce il meccanismo comunitario per il riconoscimento delle qualifiche preposto alla libera circolazione dei professionisti e in questa prima fase riguarderà una minima parte delle professioni/attività autonome.
«Dal 18 gennaio 2016 i liberi professionisti europei potranno utilizzare la tessera professionale europea per muoversi liberamente all'interno del mercato europeo». È quanto ha annunciato il vice capo dell'Unità Libera circolazione dei professionisti della DG Grow della Commissione europea, Konstantinos Tomaras, in occasione dell'Assemblea generale e del Comitato permanente del Consiglio europeo delle professioni liberali (Ceplis), che si è svolto lo scorso 5 giugno a Venezia sotto l'egida di Confprofessioni. «La Commissione europea – ha aggiunto Tomaras - sta mettendo a punto gli ultimi dettagli tecnici per l'attuazione della Direttiva sulle qualifiche professionali, focalizzandosi in particolare su tre aspetti: i principi comuni di formazione; la tessera professionale europea e il meccanismo di allerta».
Come suddetto, l'entrata in vigore della Tessera è prevista per il 18 gennaio 2016: entro quella data il governo dovrà pubblicare un decreto contenente l'elenco di tutte le professioni per le quali è disponibile una tessera professionale europea e il funzionamento della stessa. La tessera riguarderà inizialmente le professioni di infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare.
Come ha ricordato Martin Frohn, Capo Unità 'Libera circolazione dei professionisti, Mercato interno, industria e PMI' della Commissione europea, durante una conferenza tenutasi a Roma, "la tessera sarà inizialmente disponibile per quelle professioni che hanno manifestato interesse al termine di un'ampia consultazione conclusasi poche settimane fa. Si tratta delle professioni di infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare. Ma la sua applicazione potrà essere estesa successivamente anche ad altre categorie professionali."
I benefici per i professionisti (Fonte CNG)
L’EPC, lo ricordiamo, e? una procedura volontaria. Fra i benefici previsti ci sono i tempi certi, posto il riconoscimento tacito in caso di mancato riscontro entro i termini. Inoltre, nel caso di prestazione di servizi su base temporanea e occasionale (senza implicazioni per la sicurezza e la salute), saranno autorizzati a esercitare per un periodo di 18 mesi (contro i 12 mesi della normativa attuale) e potranno richiedere l’EPC per piu? Stati membri, in sostituzione della dichiarazione preventiva che ora dovrebbero fare per ciascuno Stato.
Inoltre, i documenti richiesti saranno semplificati: in particolare, non servira? presentare i documenti emessi dalla stessa autorita? competente dello Stato di origine. Ma le agevolazioni saranno molte altre ancora, dalla maggiore sicurezza dei dati personali grazie all’uso dell’IMI al fatto che i professionisti non dovranno piu? ricercare le autorita? competenti nello Stato ospitante, poiche? le richieste vi saranno direttamente indirizzate.
REGOLAMENTO : LINK
Informazioni da allegare alla domanda di tessera professionale europea
Nella domanda di tessera professionale europea il richiedente fornisce le seguenti informazioni:
a) l'identità del richiedente;
b) la professione in oggetto;
c) lo Stato membro in cui il richiedente intende stabilirsi per esercitare le attività in questione, ovvero gli Stati membri in cui il richiedente intende prestare servizi su base temporanea e occasionale;
d) lo Stato membro in cui il richiedente è legalmente stabilito per esercitare le attività in questione al momento della presentazione della domanda;
e) lo scopo per il quale intende esercitare l'attività professionale:
i) stabilimento
ii) prestazione di servizi su base temporanea e occasionale;
f) scelta di uno dei seguenti regimi:
i) in caso di stabilimento, scelta di uno dei seguenti regimi:
— riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capo III, della direttiva 2005/36/CE;
— regime generale di riconoscimento ai sensi del titolo III, capo I, della direttiva 2005/36/CE;
ii) in caso di prestazione di servizi su base temporanea e occasionale, scelta di uno dei seguenti regimi:
— libera prestazione di servizi con verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE;
— libera prestazione di servizi senza verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE;
g) altre informazioni specifiche sul regime di cui alla lettera f).
Ai fini della lettera d) del primo comma, il richiedente, se al momento della presentazione della domanda non è legalmente stabilito, indica lo Stato membro in cui ha ottenuto le qualifiche professionali richieste. Qualora abbia conseguito qualifiche professionali in più di uno Stato membro, il richiedente sceglie lo Stato membro a cui presentare la domanda di tessera professionale europea tra gli Stati membri che hanno rilasciato le qualifiche.
Ai fini della lettera f) del primo comma, se il richiedente non ha indicato il regime corretto, entro una settimana dal ricevimento della domanda di tessera professionale europea l'autorità competente dello Stato membro di origine indica al richiedente di ripresentare la domanda nel quadro del regime applicabile. Se del caso, l'autorità competente dello Stato membro di origine consulta previamente l'autorità competente dello Stato membro ospitante.