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Ingegneri: nessun limite alla formazione a distanza

Ingegneri: CIRCOLARE CNI - nessun limite alla formazione a distanza

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha trasmesso, attraverso una circolare, la seconda parte delle linee di indirizzo sulla formazione continua che hanno come oggetto le attività formative erogate a distanza (FAD). Oltre alle caratteristiche e ai requisiti di queste attività, il documento definisce le diverse fattispecie di esonero e le procedure per ottenerlo. Inoltre, vengono definiti i criteri per il rilascio delle certificazioni dei CFP e per la riconoscibilità delle attività formative frequentate all’estero.

“In questa seconda parte delle linee di indirizzo sulla formazione – commenta Fabio Bonfà, Vicepresidente Vicario del CNI – ci siamo concentrati sulla FAD. L’elemento più rilevante sta nel fatto che gli ingegneri non pongono alcun limite al riconoscimento della formazione svolta con questo tipo di modalità. I regolamenti di altri ordini professionali prevedono che la FAD rappresenti solo una parte delle attività formative che, per il resto, devono essere svolte con le modalità tradizionali. Noi, al contrario, non mettendo alcun limite, abbiamo ritenuto di dover sfruttare appieno questo nuovo strumento”.

Attività di Formazione a distanza (FAD)
1.1. La formazione a distanza (FAD) consiste nell’insieme di quelle attività formative la cui fruizione, tramite l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e di altri strumenti e mezzi, può avvenire indipendentemente dal luogo e dal momento della loro concreta produzione.

1.2. Un evento che veda i discenti riuniti in una o più sedi formative e l’intervento del docente/i in videoconferenza deve rispondere ai requisiti e ai criteri stabiliti,dal Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale e dalle relative Linee di indirizzo, per l’apprendimento non formale erogato in modalità frontale. Il compito dell’efficace rilevazione delle presenze dei partecipanti compete agli Ordiniterritoriali e ai soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, conformemente a quanto precisato al punto 2.2. delle Linee di indirizzo. Tali tipi di eventi non sono considerati attività di FAD.

1.3. Le modalità di svolgimento delle attività di FAD possono essere distinte, a seconda della contemporaneità o meno dell’interazione tra docente/i e discente/i, in FAD Sincrona e FAD Asincrona.


1.3.1. FAD Sincrona
Per FAD Sincrona si intende una situazione di relazione formativa, in cui docente/i e discente/i comunicano da luoghi diversi, ma contemporaneamente.
Nella FAD Sincrona vi è dunque l’interazione tra docente/i e discente/i, mediata dallo strumento telematico.


1.3.2. FAD Asincrona
Per FAD Asincrona si intende una situazione direlazione formativa in cui i soggetti interessati comunicano da luoghi e in tempi diversi. Lamancanza di contemporaneità determina una limitazione nella interazione tra docente/i e discente/i.

1.4. Tutte le attività di FAD devono contemplare la presenza di un Tutor e di un Mentor (così come definiti al successivo punto 3), in grado di interagire con gli utenti in tempo reale, nel caso di FAD Sincrona, oppure a distanza di un breve intervallo temporale (di durata non superiore a quanto stabilito nella proposta di attivazione del corso), nel caso di FAD Asincrona.

Le linee di indirizzo del CNI, infine, contengono le indicazioni relative alla configurazione della piattaforma informatizzata.

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