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ZAMBRANO: la sentenza del TAR ABRUZZO tutela la nostra PROFESSIONALITA'

Il Presidente del Cni, Armando Zambrano, interviene sulla recente sentenza del Tar Abruzzo che ha accolto il ricorso degli ingegneri nei confronti di due Comuni che avevano affidato ad alcuni atenei il compito di elaborare il piano di ricostruzione.

Il Presidente del Cni, Armando Zambrano, interviene sulla recente sentenza del Tar Abruzzo che ha accolto il ricorso degli ingegneri nei confronti di due Comuni che avevano affidato ad alcuni atenei il compito di elaborare il piano di ricostruzione. “Sancito un principio fondamentale”.

La sentenza del Tar Abruzzo del 22 maggio che annulla le convenzioni sui piani di ricostruzione tra alcune Università e due Comuni del territorio, nell’accogliere le nostre istanze sancisce un principio fondamentale: le prestazioni professionali devono partire da una condizione di parità evitando un “sbilanciamento” a favore di altri operatori favoriti dal loro legame con l’Ente Universitario”.
Così il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Armando Zambrano commenta il recente pronunciamento del Tar abruzzese che, con sentenza n.476, ha raccolto il ricorso del Cni nei confronti dei Comuni di Castelvecchio Subequo, che aveva affidato la redazione del piano di ricostruzione all’Università di Chieti-Pescara, e quello di Barisciano che invece si era rivolto all'Università di Camerino.

Per Zambrano il Tar ha evidenziato come “alle Università siano state commissionate attività che esulavano la mera ricerca e che, invece, si delineavano come vere e proprie prestazioni di natura tecnico-professionale. Quindi ha confermato la presenza di un corrispettivo, indice della natura professionale dell’attività svolta”.
Ed ancora, anche in questo caso seguendo le tesi esposte da parte del Cni, ha specificato che “essendosi concretizzata l’attività delle Università nell’apprestamento di un ‘prodotto finito’, comprensivo di relazioni e atti progettuali, e cioè di un risultato, assimilabile in tutto a quello di un’attività professionale, risulta sicuramente arduo qualificare la stessa in termini di mera attività di ‘supporto’ giustificata da finalità di studio e ricerca”.

Il Presidente del Cni si sofferma anche sulla questione dell’eventuale straordinarietà del provvedimento. “La sentenza del Tar ha rimarcato come essa si delinei in un contesto di estrema urgenza, dettata da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici. Una eccezionalità che non è evidentemente presente nel caso in questione visto che il lasso di tempo trascorso tra l’evento sismico e la stipula della convenzione attestano la non sussistenza di tale eccezionalità, come previsto dalla legislazione europea”. In conclusione Armando Zambrano si dichiara “soddisfatto” dal risultato raggiunto e auspica che questa sentenza possa “fare definitiva chiarezza in materia e tutelare il patrimonio professionale di chi è chiamato quotidianamente a lavorare per il bene della intera comunità”.
 

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