Data Pubblicazione:

LIBRETTO di CIRCOLAZIONE: da oggi cambiano le regole, attenzione x i PROFESSIONISTI

Da oggi, lunedì 3 novembre, entra in vigore la nuova norma (comma 4 bis inserito nell'articolo del Codice della strada con l'ultima riforma, legge 120/2010) che impone l'obbligo di aggiornare la carta di circolazione per chi usa un'autovettura e ne dispone come fosse il proprietario, senza esserlo.

Ecco il documento: www.ingenio-web.it/immagini/CKEditor/CODICE della STRADA modifiche.pdf

 

A chi si rivolge? La nuova normativa coinvolge in particolar modo coloro che operano nel settore dell’autonoleggio, dei trasporti, delle auto aziendali o in comodato. Tuttavia ci sono dei casi in cui non sono esclusi i privati, come ad esempio nell’ipotesi di un veicolo intestato ad un persona che muore ed i cui parenti ne facciano uso per più di 30 giorni, che è il termine massimo fissato per l’utilizzo di un mezzo non proprio senza che subentri l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione.

La nuova normativa, nelle intenzioni del legislatore, ha l’obiettivo di individuare più facilmente i responsabili delle infrazioni e scoprire le intestazioni fittizie. Ma quali sono i casi specifici in cui è previsto l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione? Si fa riferimento alle ipotesi in cui:

– Vi sia una variazione della denominazione dell’ente;

– Vi sia una variazione delle generalità della persona fisica intestataria;

– Un soggetto abbia la temporanea disponibilità per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente;

– Si debba procedere alla intestazione a norme di soggetti giuridicamente incapaci.

Per chi, nei casi espressamente citati, non si adegua all’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione rischia sanzioni che vanno da un minimo di 705 euro ad un massimo di 3.526 euro, alle quali si aggiunge anche il ritiro del libretto.

Il primo e più importante punto della questione è la retroattività: la norma riguarda solo gli atti posti in essere dal 3 novembre in poi, non le situazioni già esistenti. La norma non è retroattiva.

Il documento stabilisce  le regole per chi guida un'auto aziendale.

Con specifico riferimento ai veicoli aziendali, viene precisato che l’obbligo riguarda l’ipotesi di comodato, che, per sua natura, è a titolo gratuito; pertanto, è da escludere la sussistenza del comodato ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo (ad esempio, per una prestazione di lavoro subordinato o di altra prestazione d’opera).

Inoltre, viene ribadito che per il comodato di veicoli aziendali, analogamente alle altre ipotesi previste dall’art. 247-bis del Codice della strada, deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore. Sono, quindi, esclusi dalla disciplina in esame gli utilizzi di veicoli in disponibilità a titolo di fringe benefit, non configurandosi l’ipotesi di comodato (in assenza del carattere di gratuità). Ciò dovrebbe valere a prescindere dall’effettiva tassazione del fringe benefit.

Al di fuori dell’ipotesi di fringe benefit, la circolare precisa che sono comunque esclusi i veicoli aziendali utilizzati promiscuamente, come nel caso di veicoli impiegati per l’esercizio dell’attività lavorativa ed utilizzati dal dipendente per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero; in tal caso, infatti, non sussiste l’uso esclusivo e personale del veicolo.

È, altresì, esclusa dall’obbligo in esame l’ipotesi in cui più dipendenti utilizzino alternativamente il medesimo veicolo aziendale, posto che in tal caso non solo viene meno l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale, ma anche la continuità temporale dello stesso. Stessa disciplina anche per le auto agli amministratori.

La circolare in commento precisa, inoltre, che le istruzioni operative fornite con riferimento al comodato di veicoli aziendali dalla circ. 15513/2014 (solo aggiornamento nell’Archivio e non modifica della carta di circolazione, rilevano non solo per i dipendenti, ma anche per i soci, gli amministratori e i collaboratori dell’azienda.

Anche con riferimento ai veicoli intestati all’imprenditore individuale si applicano le medesime istruzioni operative, a condizione che i veicoli stessi siano individuati tra i beni strumentali dell’impresa. Pertanto, se il veicolo costituisce bene strumentale dell’impresa, il relativo comodato nei termini sopra specificati dà luogo esclusivamente alla necessità di aggiornamento dei dati d’Archivio e non anche della carta di circolazione; diversamente, se il veicolo costituisce un bene personale dell’imprenditore, il relativo comodato dà luogo anche alla necessità dell’aggiornamento della carta di circolazione.

Viene, inoltre, precisato che alla scadenza del comodato di veicoli aziendali non occorre effettuare alcuna comunicazione, intendendosi implicitamente che il veicolo sia rientrato nella piena disponibilità del comodante; una nuova comunicazione verrà effettuata qualora lo stesso veicolo venga concesso in comodato ad un nuovo soggetto.

In caso di cessazione anticipata del comodato, invece, occorre effettuare la comunicazione, salvo che, entro 30 giorni, il veicolo venga posto nella disponibilità di un nuovo soggetto (per cui occorre effettuare la comunicazione del nuovo comodato).

Restano fuori dall'applicazione della norma tutti i casi di uso condiviso che si possono verificare comunemente in famiglia (per i conviventi dello stesso nucleo c'è una esenzione esplicita).

 

Il nome da apporre va comunicato direttamente alla Motorizzazione di riferimento entro 30 giorni dal momento in cui si verifica il nuovo utilizzo del mezzo.

fonte "www.gazzettaamministrativa.it"


 

Allegati