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Appalti e giovani progettisti: quando si ha diritto al 5% in più

CdS, punteggio aggiuntivo per giovani progettisti: la data di riferimento è quella della pubblicazione del bando

CdS, punteggio aggiuntivo per giovani progettisti: la data di riferimento è quella della pubblicazione del bando.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 4929/2014 del 02 ottobre 2014), fa chiarezza su un aspetto del Codice Appalti e relativo Regolamento attuativo in riguardo al giorno da cui deve essere calcolato il termine di abilitazione dei giovani professionisti in relazione al bando. Infatti, tali norme prevedono che, per promuoverne la partecipazione agli appalti, sia concesso un punteggio aggiuntivo ai raggruppamenti temporanei in cui sia presente un professionista abilitato da meno di cinque anni. Le norme però non forniscono nessun altro riferimento in merito. Con tale sentenza, si stabilisce inequivocabilmente, che l’abilitazione quinquennale deve essere calcolata dal momento della pubblicazione del bando e non dalla scadenza dei termini per presentare le offerte.

Al punto 7.4 della sentenza infatti si legge: “L’art. 90, comma 7, d.lgs. n. 163/2006, dispone che il regolamento preveda modalità per promuovere anche la presenza di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relative ad incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. L’art. 253, comma 5, d.P.R. n. 207/2010, in relazione alla disciplina dettata per i contratti pubblici relativi a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari prevede che i raggruppamenti temporanei siano composti anche da un progettista, abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque anni. Né la prima, né la seconda delle disposizioni citate indicano il dies ad quem per computare il termine dei cinque anni. Al riguardo, può quindi valorizzarsi quanto disposto dall’allegato L al d.P.R. n. 207/2010: “Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente quale progettista nel candidato almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando di cui all’articolo 264, abbia ottenuto l’abilitazione all’esercizio professionale da non più di cinque anni…”. La norma da ultimo citata indica quale dies ad quem non quello del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ma quello della data di pubblicazione del bando, secondo una logica che ampliando il bacino di soggetti che ne possono fruire appare in linea con il principio del favor partecipationis e che di fatto incrementa le possibilità di partecipazione a favore dei giovani professionisti rispetto ad un lasso temporale di cinque anni, che appare abbastanza ristretto.