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Direttiva Appalti 2014/24/UE: analisi di ITACA sui nuovi criteri d'appalto

analisi dei criteri di aggiudicazione e delle novità contenute nella nuova Direttiva Appalti 24/2014/Ue per la valutazione delle offerte


Ivana Malvaso, Coordinatore del Gruppo di lavoro “Direttive appalti” Itaca - Regione Toscana, nel corso del seminario organizzato da Itaca dal titolo “Direttiva Appalti 24/2014/Ue – L’analisi delle Regioni”, tenutosi a Roma il 9 giugno, ha illustrato i criteri di aggiudicazione e le novità contenute nella nuova Direttiva Appalti 24/2014/Ue per la valutazione delle offerte. In particolare ha sviscerato l'art. 67 e i considerando da 89 a 99 della nuova Direttiva, per analizzare nel dettaglio i criteri di aggiudicazione dell’appalto.

L'art. 67 è una Disposizione a recepimento obbligatorio con previsione all'interno del paragrafo 2, ultimo capoverso, di una disposizione a recepimento facoltativo.

Analisi testo dell’art. 67
La prima novità introdotta dall'art. 67 della direttiva 24/2014, attiene al diverso utilizzo del termine “Offerta economicamente più vantaggiosa” il quale non indica più un criterio di valutazione delle offerte ma un concetto generale, ovvero che l'amministrazione deve scegliere la migliore soluzione dal punto di vista economico tra quelle offerte.
Nell'attuale quadro normativo, discendente dall'articolo 53 della direttiva 18/2004, il termine “offerta economicamente più vantaggiosa” indica, invece, un criterio di valutazione delle offerte, alternativo al criterio del prezzo più basso . Tale criterio, in alcuni contesti, veniva confuso con il criterio del prezzo più basso, in quanto alle parole economicamente più vantaggiosa si attribuiva un significato puramente economico.
Il nuovo significato attribuito a tale termine risponde quindi all'esigenza di affermare che l'amministrazione nel valutare le offerte deve scegliere quella che è la migliore soluzione anche dal punto di vista economico.
Tale diverso significato risulta dal considerando 89 della direttiva il quale prevede: la nozione di criteri di aggiudicazione è fondamentale per la presente direttiva. È pertanto importante che le disposizioni pertinenti siano presentate nel modo più semplice ed efficace possibile. Ciò può essere ottenuto mediante il ricorso al termine «offerta economicamente più vantaggiosa» in quanto concetto prioritario, dal momento che tutte le offerte vincenti dovrebbero essere infine scelte in base a quella che la singola amministrazione aggiudicatrice ritiene essere la migliore soluzione dal punto di vista economico tra quelle offerte. Per evitare confusione con il criterio di aggiudicazione attualmente noto come «offerta economicamente più vantaggiosa» nelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, occorre utilizzare un termine diverso per tradurre tale concetto, il «miglior rapporto qualità/prezzo».
Da tale presupposto discende la formulazione dell'art. 67 paragrafi 1 e 2 ove è previsto che:
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di taluni servizi, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all’articolo 68, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione . .....

La Direttiva al considerando 90 conferma, come già previsto nel considerando 46 paragrafo 1 della direttiva 18/2004, che l’aggiudicazione dell’appalto deve essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento per garantire un raffronto oggettivo del valore relativo delle offerte al fine di determinare, in condizioni di effettiva concorrenza, quale sia l’offerta economicamente più vantaggiosa.
L'offerta economicamente più vantaggiosa può essere quindi individuata sulla base:
• prezzo più basso o del costo più basso, con un approccio nuovo che valuta l'intero costo in termini di costo/efficacia dell'acquisizione per l'amministrazione
• miglior rapporto qualità/prezzo che dovrebbe sempre includere un elemento relativo al prezzo o al costo. In tal caso l'offerta è valutata sulla base di criteri qualitativi, ambientali e/o sociali connessi all'oggetto dell'appalto.
Con il criterio del miglior rapporto qualità/ prezzo si indica quindi quello che attualmente è il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
L'art. 67 indica a titolo non esaustivo alcuni criteri che possono essere utilizzati per valutare il miglior rapporto qualità/prezzo che in parte ripercorrono i criteri già indicati nell'art. 53 della direttiva 18/2004 e in parte introducono delle novità. I criteri vengono raggruppati in tre macro tipologie che attengono alla qualità, all'organizzazione del personale e ai servizi post vendita /consegna:

1) La qualità comprende il pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, la commercializzazione e relative condizioni.

2) L'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale che possono costituire un criterio di valutazione quando la qualità del personale incaricato può avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto. La direttiva riconosce quindi la possibilità valutare le offerte in relazione all'organizzazione, alle qualifiche e all'esperienza del personale incaricato dell'esecuzione dell'appalto in quanto tali elementi possono incidere sulla qualità dell'esecuzione e sul valore economico dell'offerta. Il considerando 94 evidenzia fra le ipotesi in cui è possibile prevedere questo criterio l'affidamento di servizi intellettuali, quali quelli di consulenza o architettura.
Tale previsione introduce la possibilità di valutare il curriculum del personale che verrà utilizzato nell'esecuzione del le prestazioni oggetto d'appalto e costituisce un'importante novità che si innesta nel dibattito nazionale sulla valutazione dell'esperienza quale requisito di partecipazione o quale criterio di valutazione. Dalla lettura combinata dell'art. 58 paragrafo 4 relativo ai requisiti di capacità tecniche e professionali , dell'allegato XII il quale prevede fra i mezzi di prova della capacità tecnica, i titoli di studio e professionali del prestatore di servizi .... a condizione che non siano valutati fra i criteri di aggiudicazione, emerge la possibilità di prevedere il curriculum fra gli elementi che possono essere oggetto di valutazione e sempre che lo stesso non sia previsto quale requisito di partecipazione.
Nel caso in cui l'esperienza del personale sia oggetto di valutazione, la direttiva prevede, al considerando 94, che le amministrazioni che si avvalgono della facoltà di valutare l'esperienza del personale devono, con idonei strumenti contrattuali, garantire che il personale addetto all'esecuzione soddisfi effettivamente le norme specifiche di qualità e che tale personale possa essere sostituito solo con il consenso dell'amministrazione che si accerta che il personale sostitutivo sia di livello qualitativo equivalente. Il legislatore comunitario si preoccupa che ciò che è stato promesso e oggetto di offerta e valutazione corrisponda poi in fase di esecuzione ad un obbligo contrattuale e di esecuzione per l'impresa al fine di garantire un'effettiva concorrenza. Tale aspetto è di particolare importanza e occorre tenerlo presente in fase
di recepimento al fine di indirizzare in tal senso le amministrazioni a prevedere tale obbligo nei contratti relativi a prestazioni per le quali l'esperienza del personale è stata oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione.

3) Servizi post - vendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali date di consegna, processo di consegna e termine di consegna o di esecuzione.
La direttiva, nel confermare che la scelta dei criteri è demandata alle amministrazioni, individua dei principi generali per l'applicazione dei criteri di valutazione economici e qualitativi prevedendo che gli stessi:
1) devono essere connessi con l'oggetto dell'appalto;
2) devono permettere una valutazione comparativa del livello di prestazione di ciascuna offerta rispetto all'oggetto dell'appalto;
3) non devono conferire alle amministrazioni una libertà incondizionata di scelta
4) devono garantire una concorrenza effettiva e leale ed essere accompagnati da disposizioni che consentono l'efficacia verifica delle informazioni fornite dagli offerenti.
Il legislatore comunitario conferma quindi la necessità per le amministrazioni di valutare e scegliere bene i criteri di valutazione e prevedere elementi connessi all'oggetto dell'appalto e che consentano poi la verifica di quanto offerto dalle imprese in fase di esecuzione.
Il paragrafo 3 dell'articolo 67 prevede che la connessione dei criteri di valutazione rispetto all'appalto può riguardare qualsiasi aspetto della fornitura, del servizio o del lavoro oggetto dell'appalto e in qualunque fase del ciclo di vita compresi fattori coinvolti:
- nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio dei lavori, forniture o servizi ;
- in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.
La previsione del paragrafo 3 trova il suo fondamento e motivazione nei considerando 97,98 e 99 nei quali viene evidenziata la possibilità per le amministrazioni di integrare considerazioni sociali ed ambientali attraverso la definizione di criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione che riguardino l'oggetto dell'appalto sotto ogni aspetto e in qualsiasi fase del suo ciclo di vita dall'estrazione delle materie prime per il prodotto, alla fase di smaltimento dello stesso, compreso fattori coinvolti nel processo di produzione, prestazione o commercio. Nel considerando 97 sono contenuti degli esempi di criteri e condizioni che possono essere oggetto di valutazione:
“Criteri e condizioni riguardanti tale processo di produzione o fornitura possono ad esempio consistere nel fatto che la fabbricazione dei prodotti acquistati non comporti l’uso di sostanze chimiche tossiche o che i servizi acquistati siano forniti usando macchine efficienti dal punto di vista energetico. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, vi rientrano anche criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell’appalto riguardanti la fornitura o l’utilizzazione di prodotti del commercio equo nel corso dell’esecuzione dell’appalto da aggiudicare. I criteri e le condizioni riguardanti il commercio e le relative condizioni possono, per esempio, fare riferimento alla provenienza del prodotto dal commercio equo, che include l’obbligo di pagare ai produttori un prezzo minimo e una maggiorazione di prezzo.
Condizioni di esecuzione dell’appalto basate su considerazioni ambientali potrebbero riguardare, ad esempio, l’imballaggio, la fornitura e lo smaltimento di prodotti e, per quanto riguarda gli appalti di lavori e servizi, la riduzione al minimo dei rifiuti o l’uso efficiente delle risorse."

Il considerando precisa però, ponendo quindi un limite alle amministrazioni, che “Tuttavia, la condizione di un collegamento con l’oggetto dell’appalto esclude criteri e condizioni riguardanti la politica aziendale generale, che non può essere considerata un fattore che caratterizza il processo specifico di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi oggetto dell’acquisto. Le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero pertanto avere la facoltà di imporre agli offerenti di attuare una determinata politica aziendale di responsabilità sociale o ambientale.”
Anche il considerando 98 nel confermare che i criteri di aggiudicazione riguardanti gli aspetti sociali devono essere collegati ai lavori, forniture e servizi oggetto dell'appalto prevede che “I criteri dovrebbero inoltre essere applicati conformemente alla direttiva 96/71/CE, quale interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, e non dovrebbero essere scelti o applicati in modo da discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell’AAP o degli accordi sul libero scambio ai quali l’Unione aderisce. I requisiti riguardanti le condizioni di lavoro fondamentali disciplinate dalla direttiva 96/71/CE, quali le tariffe minime salariali, dovrebbero pertanto rimanere al livello stabilito dalla legislazione nazionale o da contratti collettivi applicati in conformità del diritto dell’Unione nel contesto di tale direttiva. Le condizioni di esecuzione dell’appalto potrebbero anche essere intese a favorire l’attuazione di misure volte a promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro, una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra lavoro e vita privata, la protezione dell’ambiente o il benessere degli animali, a rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e ad assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.”
Il considerando 99 prevede, confermando l'attenzione agli aspetti sociali, poi la possibilità di prevedere fra i criteri di aggiudicazione o fra le condizioni di esecuzione “misure intese alla tutela della salute del personale coinvolto nei processi produttivi, alla promozione dell’integrazione sociale di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell’esecuzione dell’appalto o alla formazione riguardante le competenze richieste per l’appalto, purché riguardino i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell’appalto. Per esempio, tali criteri o condizioni potrebbero riferirsi, tra l’altro, all’assunzione di disoccupati di lunga durata, all’attuazione di azioni di formazione per disoccupati o giovani nel corso dell’esecuzione dell’appalto da aggiudicare. Nelle specifiche tecniche le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere requisiti di natura sociale che caratterizzano direttamente il prodotto o servizio in questione, quali l’accessibilità per persone con disabilità o la progettazione adeguata per tutti gli utenti.”
Le amministrazioni alla luce delle previsioni della direttiva hanno quindi ampi margini di discrezionalità nell'individuazione dei criteri di valutazione delle offerte incontrando pero i limiti derivanti:
− dalla connessione con l'oggetto dell'appalto inteso in senso ampio,
− dalla necessità di garantire una concorrenza effettiva e quindi di non conferire alle amministrazioni una libertà incondizionata di scelta;
− dall'essere accompagnati da disposizioni che consentono l'efficacia verifica delle informazioni fornite dagli offerenti.
La direttiva contiene poi alcune importanti novità relativamente all'aspetto economico delle offerte al fine di indirizzare le amministrazioni a valutare con attenzione l'incidenza degli aspetti economici nella scelta del criterio di valutazione delle offerte.
L'aspetto economico può essere valutato solo relativamente al costo diretto di acquisizione della fornitura, del servizio o del lavoro senza considerare i costi indiretti che l'amministrazione sarà chiamata a sostenere nel corso del ciclo di vita di quella fornitura , servizio o lavoro per il suo utilizzo/manutenzione o per la dismissione dello stesso, in questo caso oggetto di valutazione sarà il solo prezzo oppure in linea con l'attenzione agli aspetti ambientali e sociali la direttiva prevede la possibilità di valutare le offerte tenendo conto dei costi diretti e indiretti che l'amministrazione sarà chiamata a sostenere durante tutta la vita di utilizzo della fornitura o dell'opera o svolgimento del servizio attraverso la valutazione del costo del ciclo di vita il cui utilizzo è disciplinato dall'art. 68 al quale si rinvia.
Un ulteriore aspetto evidenziato dalla direttiva risiede nel fatto che, come si evince dal considerando 90, l'offerta economicamente più vantaggiosa non dovrebbe prescindere da una valutazione anche dei costi e quindi i criteri qualitativi devono essere accompagnati da un criterio sui costi in termini di prezzo o costo del ciclo di vita. L'elemento economico dovrebbe costituire un elemento da valutare sempre.
Tale previsione può trovare un'eccezione però in presenza di disposizioni nazionali che determino la remunerazione di determinati servizi o impongano un prezzo fisso per determinate forniture. In tal caso è prevista la possibilità di valutare il rapporto qualità/prezzo sulla base di fattori diversi dal solo prezzo. L'art 67 paragrafo 2 penultimo capoverso prevede, a tal fine, che l'elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori competono su criteri qualitativi.
Tale previsione trova la sua base nel considerando 93 il quale precisa che, anche laddove vi siano disposizioni nazionali che determinano la remunerazione di taluni servizi o impongano un prezzo fisso per determinate forniture, resta possibile valutare il rapporto qualità/prezzo sulla base di fattori diversi dal solo prezzo o dalla sola remunerazione. Nel considerando sono contenuti degli esempi di fattori che possono essere oggetto di valutazione fra i quali anche fattori che privilegiano gli aspetti ambientali o sociali. In ultimo il considerando 93 raccomanda, data l'ampia possibilità di valutare la qualità /prezzo sulla base di criteri sostanziali, di evitare il ricorso al sorteggio quale unico mezzo di aggiudicazione. La valutazione sulla base solo degli elementi economici dell'offerta può poi essere esclusa dagli Stati membri al fine di incoraggiare maggiormente l’orientamento alla qualità degli appalti pubblici. Il considerando 90 prevede a tal fine la possibilità per gli Stati membri di proibire o limitare il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo per valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa qualora tale criterio non sia ritenuto appropriato.
Al fine di dare attuazione a tale considerazione nell'art. 67 all'ultimo capoverso del paragrafo 2 è previsto una disposizione a recepimento facoltativo che attribuisce agli stati membri la possibilità di escludere l'utilizzo del prezzo o del costo come unico criterio di aggiudicazione o di limitarne l'uso a determinate categorie di amministrazioni o a determinati tipi di appalto.
Questa è una disposizione a recepimento facoltativo, non prevista nella precedente direttiva, sulla quale occorrerà operare una scelta in fase di recepimento.
La nuova direttiva conferma la necessità di indicare nella documentazione di gara i criteri di aggiudicazione dell’appalto nonché la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali criteri, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti ed assicurare la trasparenza necessaria per consentire a qualsiasi offerente di essere ragionevolmente informato dei criteri e delle modalità che saranno applicati nella decisione di aggiudicazione dell’appalto. Tale previsione può non essere rispettata in casi debitamente giustificati, che le amministrazioni devono essere in grado di motivare, quando la ponderazione non può essere stabilita preliminarmente, in particolare a causa della complessità dell’appalto. In questi casi le amministrazioni dovrebbero però indicare i criteri in ordine decrescente d’importanza. Quest'ultima previsione deve essere coordinata con l'attuale disciplina contenuta nella normativa nazionale che prevede l'impossibilità per le commissioni giudicatrici di definire, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sub criteri e relativi sub punteggi e criteri motivazionali. In fase di recepimento occorre definire come poi l'indicazione di criteri in ordine decrescente d’importanza possa essere coniugata in fase di valutazione garantendo il rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza .
L'art 67 riconferma poi la possibilità di prevedere nell'ambito del peso attribuito a ciascun criterio di
valutazione una forcella, intesa come soglia minima da raggiungere, purché lo scarto tra il minimo ed il massimo sia adeguato.

Opportunità
La nuova direttiva risolve la problematica sulla valutazione dell'esperienza del personale coinvolto
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali soprattutto per gli affidamenti di servizi nei quali l'esperienza e la capacità dello stesso incide direttamente sul livello di qualità delle prestazioni. Ciò non esclude l'applicazione di tale previsione anche per gli appalti di lavori laddove, in relazione ai lavori da svolgere, l'esperienza del personale può costituire un elemento di differenziazione per l'esecuzione dell'opera. Per sfruttare bene questa opportunità bisogna però partire dalla considerazione che questa possibilità può essere utilizzata solo in presenza di prestazioni intellettuali o specialistiche per le quali la formazione e l'esperienza del personale riveste un ruolo importante e non in tutte le tipologie di appalti di servizi o lavori anche in considerazione del vincolo che si viene a costituire per l'impresa sull'utilizzazione di quel personale e sua sostituibilità solo previo consenso dell'amministrazione.
Tale previsione, quindi, per essere ben utilizzata richiede la definizione nella documentazione di gara e nel contratto di clausole o modalità di controllo che assicurino che il personale promesso ed offerto sia effettivamente impiegato nell'esecuzione, altrimenti la valutazione dell'esperienza del personale non si tradurrà in un vantaggio per le amministrazioni nella fase di valutazione delle offerte e rischia di falsare la concorrenza fra le imprese.
La Direttiva introduce poi, attraverso l'attenzione ai criteri ambientali e sociali, la possibilità di utilizzare in senso ampio i criteri di valutazione andando a valutare elementi collegati alla prestazione. Tale possibilità richiede un approccio più attento alla definizione dei criteri di valutazione per poter sfruttare al meglio il valore aggiunto degli stessi.
La definizione del criterio per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa diventa quindi un momento fondamentale per l'amministrazione e la scelta deve trovare i suoi fondamenti nel progetto della fornitura, del servizio o dell'opera in quanto i criteri di aggiudicazione devono essere strettamente collegati con le caratteristiche del progetto messo a gara e tradursi poi in vincoli contrattuali nella fase di esecuzione del contratto.

Criticità
La previsione all'interno dell'art. 67 per gli stati membri di proibire o limitare il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo per valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa richiede una attenta valutazione in fase di recepimento da parte del legislatore nazionale.
Attualmente il nostro legislatore ha previsto all'interno del regolamento di attuazione al D.Lgs 163/2006 per alcuni settori (appalti attinenti a servizi di progettazione, pulizie e buoni pasto) l'utilizzo in via prioritaria del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non escludendo tuttavia del tutto il criterio del prezzo più basso ad esempio con la circolare Ministero delle Infrastrutture n. 4536 del 30 ottobre 2012 è stato previsto la possibilità di utilizzare solo il prezzo per gli affidamenti di servizi di progettazione di importo non superiore a 100.000 euro.
La disposizione apre per il nostro stato la possibilità di escludere l'utilizzo del prezzo o del costo come unico criterio di aggiudicazione o di limitarne l'uso a determinate categorie di amministrazioni o a determinati tipi di appalto. Dall'esame della disposizione emergono quattro possibilità:
- escludere totalmente l'aggiudicazione sulla base del solo prezzo o costo e quindi prevedere sempre l'aggiudicazione sulla base di parametri qualità/prezzo;
- consentire solo ad alcune amministrazioni di poter utilizzare per l'aggiudicazione anche solo il prezzo o il costo;
- escludere solo per alcune tipologie di appalto l'aggiudicazione sulla base del solo prezzo o costo.
- non usufruire di tale facoltà e lasciare alle amministrazioni la possibilità e la scelta di poter aggiudicare valutando solo il prezzo o qualità e prezzo.
Il recepimento di questa disposizione implica valutazioni complesse da effettuarsi in relazione:
− all'ampia casistica dei beni oggetto di acquisto da parte delle amministrazioni che in alcuni casi non si prestano ad aggiudicazioni su parametri qualità/prezzo ;
− sulla maggiore complessità dell'aggiudicazione nel caso di valutazione di fattori di qualità e prezzo che in presenza di importi modesti rischia di appesantire l'attività delle amministrazioni ed essere disincentivante anche per la partecipazione delle imprese.
Anche la possibilità di limitare tale possibilità per alcune amministrazioni richiede una valutazione attenta in quanto se la limitazione avviene verso le piccole amministrazioni si rischia di bloccare la loro attività in quanto le stesse si potrebbero trovare in difficoltà ad utilizzare sempre il criterio qualità/prezzo.
L'esclusione del criterio del solo prezzo comporta poi, in presenza di un mercato che attualmente è orientato al prezzo più basso, un impatto sulle amministrazioni e sulle imprese che devono utilizzare nuove modalità di approccio per la definizione e gestione dell'aggiudicazione sulla base di parametri prezzo/ qualità e quindi un necessario accompagnamento delle stesse verso il cambiamento.
La preferenza accordata dalla direttiva verso la valutazione delle offerte in termini di criteri qualità / prezzo richiama l'importanza della fase di progettazione da parte delle amministrazioni perchè è in tale fase che occorre individuare, unitamente al progettista, gli elementi da valutare per pervenire all'aggiudicazione, tradurre gli stessi nella documentazione di gara e nel contratto con l'obiettivo di definire criteri di valutazione che siano :
- connessi con l'oggetto dell'appalto;
- portino alla formulazione di offerte tecniche nelle quali siano chiaramente individuabili le prestazioni offerte oggetto di valutazione per il successivo inserimento delle stesse nei contratti ai fini dell'esecuzione.
Nei contratti, relativamente alle prestazioni offerte e valutate e per le caratteristiche delle quali il concorrente ha conseguito l'aggiudicazione, dovranno essere previste ipotesi di penali o di risoluzione, nei casi più gravi, laddove in fase di esecuzione si riscontri un adempimento delle prestazioni diverso da quanto offerto.

MPMI
L'applicazione del criterio qualità/prezzo può costituire per le imprese, nel medio/lungo periodo, un'opportunità per far emergere le loro capacità o assicurare una maggiore concorrenza, ma, nell'immediato, richiede maggiori oneri per la formulazione delle offerte tecniche.