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In arrivo i contributi per le indagini microzonazione sismica e interventi di miglioramento sismico

Lo scorso 4 novembre nella Gazzetta Ufficiale n. 257, è stata pubblicata l'ordinanza n. 293 del 26 ottobre 2015 della presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della Protezione civile, relativa ai contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per l'anno 2014.

Lo scorso 4 novembre nella Gazzetta Ufficiale n. 257, è stata pubblicata l'ordinanza n. 293 del 26 ottobre 2015 della presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della Protezione civile, relativa ai contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per l'anno 2014.
 
L'ordinanza firmata lo scorso 26 ottobre da attuazione all’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che ha istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico.
 
LE AZIONI AMMESSE AI CONTRIBUTI. Secondo quanto definito nell’Ordinanza la somma disponibile per l’anno 2014 sarà utilizzata per finanziare le azioni di seguito indicate (nei limiti d’importo previsti dall’art. 16):
a) indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l’emergenza;
b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all’art. 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, ed alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. […]
c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4;
d) altri interventi urgenti ed indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile.
 
I CONTRIBUTI DISPONIBILI. Per l’annualità 2014 le risorse previste per le varie azioni di riduzione del rischio simico sono pari a 195,600 milioni di euro, secondo la seguente ripartizione:
a) 16 milioni di euro per indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l’emergenza (art. 2, comma 1, lettere a));
b) 170 milioni di euro per gli interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali e degli edifici privati (art. 2, comma 1, lettere b) e c)):
c) 8,3 milioni di euro per gli  altri interventi urgenti ed indifferibili per la mitigazione del rischio sismico (art. 2, comma 1, lettera d).
 
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE. Le risorse disponibili sono ripartite in ragione delle condizioni di rischio sismico dei beni esposti. Obiettivo primario è la riduzione del rischio di perdita di vite umane. A tal fine, sono considerati solo i comuni che hanno pericolosità sismica di base riferita all’accelerazione orizzontale massima «ag», così come definita dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519, con valori superiori o uguali a 0,125 g. Il criterio di base della ripartizione è riferito ad una valutazione del rischio effettuata secondo la procedura descritta nell’ALLEGATO 2.
 
MICROZONIZZAZIONE. In merito alle indagini per la microzonizzazione l’Ordinanza stabilisce innanzitutto che esse, vengano realizzate facendo riferimento al documento tecnico «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» e successive linee guida integrative.
 
Sono escluse dall’esecuzione della microzonazione sismica le zone che incidono su Aree naturali protette, Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone di protezione speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che:
a) non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza;
b) non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;
c) rientrano in aree già classificate R4 dal Piano per l’assetto idrogeologico (PAI).
 
Anche la presenza nelle aree di manufatti di classe d’uso «I» ai sensi del punto 2.4.2 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse, non determina la necessità di effettuare le indagini di microzonazione sismica.
 
CRITERI DI PRIORITÀ PER INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI. Interessante l’ALLEGATO 3 contenente appunto i criteri di priorità per interventi su edifici privati. Nella formazione delle graduatorie di priorità di finanziamento degli interventi su edifici privati la regione terrà conto dei seguenti indicatori, riferiti a ciascun edificio e secondo le modalità descritte nell’allegato: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell’edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza su vie di fuga.

In tabella 1 sono riportati i punteggi base relativi alla tipologia di struttura ed all’epoca di realizzazione. 

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Allegati