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On-line le tabelle ACI 2016 per rimborso dipendenti

In Gazzetta Ufficiale le tabelle ACI 2016 per calcolare il rimborso chilometrico ai dipendenti che usano la propria auto per lavoro e il valore dei fringe benefit. In quali casi i rimborsi chilometrici per le trasferte dei dipendenti contribuiscono alla composizione del reddito imponibile? L’Agenzia delle Entrate chiarisce.

In Gazzetta Ufficiale le tabelle ACI 2016 per calcolare il rimborso chilometrico ai dipendenti che usano la propria auto per lavoro e il valore dei fringe benefit.

Fonte: PMI.ii

Pronta le tabella ACI 2016 per i rimborsi di professionisti e dipendenti che utilizzano il proprio mezzo per lavoro: in Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre, contiene l’indicazione dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli, in base all’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 314/1997.

Si tratta dei valori in base ai quali viene effettuato il calcolo dei rimborsi spettanti ai dipendenti e professionisti che utilizzano il proprio mezzo di trasporto, auto o moto che sia, per attività di lavoro, e quello della remunerazione aggiuntiva alla retribuzione principale del dipendente al quale, eventualmente, l’azienda eroga beni e servizi a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle esistenti sul mercato.
La lettura delle tabelle ACI è molto facile: per ogni singolo modello nella penultima colonna è indicato il costo chilometrico da rimborsare al dipendente, nell’ultima colonna è invece segnato il valore del fringe benefit annuale da riportare nella dichiarazione. Come sempre, il costo chilometrico ipotizza una percorrenza annua di 15mila chilometri.
Sottolineiamo che sul sito del’ACI sono presenti le tabelle aggiornate relative ai fringe benefit e uno strumento online che consente di calcolare il rimborso chilometrico, semplicemente inserendo i dati del veicolo.

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In quali casi i rimborsi chilometrici per le trasferte dei dipendenti contribuiscono alla composizione del reddito imponibile?

L’Agenzia delle Entrate chiarisce:

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 92/E del 30 ottobre 2015, ha chiarito in quali occasioni i rimborsi chilometrici per le trasferte fuori sede dei dipendenti possono contribuire alla composizione del reddito imponibile. In generale, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro dipendente salvo quanto statuito dai commi 2 e seguenti dall’art. 51, co. 1 del TUIR.
Il comma 5, in particolare, definisce il regime fiscale da applicare alle somme corrisposte nell’ipotesi in cui il dipendente sia incaricato di svolgere l’attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro (c.d. trasferte o missioni).
Per quanto concerne il regime fiscale da applicare ai rimborsi spese corrisposti sotto forma di indennità chilometrica, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che i rimborsi chilometrici erogati per l’espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti da imposizione sempre ché, in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.
Se la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere dalla propria residenza la località di missione risulta inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di minor importo, quest’ultimo è da considerare non imponibile.
Se la distanza percorsa per raggiungere dalla residenza alla località di missione risulta maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che viene erogato un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi reddito imponibile.

Approfondimenti: Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 92/E/2015.