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Smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati: pubblicate le regole del GSE

Le istruzioni sono state erogate ai sensi del D. Lgs. 49/2014 relativo alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE #raee #fotovoltaico #efficienzaenergetica

Ai sensi del D. Lgs. 49/2014 relativo alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE, che recepisce la che recepisce nel nostro Paese la direttiva europea RAEE 2012/19/EU, il GSE ha pubblicato le “Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici”.
Le istruzioni sono applicabili a beneficiari di:

• I Conto Energia (DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006);
• II Conto Energia (DM 19 febbraio 2007);
• III Conto Energia (DM 6 agosto 2010);
• IV Conto Energia: gli impianti entrati in esercizio fino al 30 giugno 2012 e tutti gli impianti rientranti nel Titolo IV - impianti a concentrazione (DM 5 maggio 2011);
• V Conto Energia: gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e impianti a concentrazione (DM 5 luglio 2012).

La principale novità è la seguente:
Per quanto concerne la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi incentivanti, come indicato all’art. 40, comma 3, del D.Lgs. 49/2014, il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito “GSE”) trattiene dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto all’incentivo una quota finalizzata a garantire la copertura dei costi di gestione dei rifiuti prodotti da tali pannelli allo scopo di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento “ambientalmente compatibile” dei suddetti rifiuti. La somma trattenuta, determinata sulla base dei costi medi di adesione ai Consorzi previsti dal DM 5 maggio 2011 e dal DM 5 luglio 2012, viene restituita al detentore, qualora sia accertato l’avvenuto adempimento degli obblighi previsti dal Decreto in oggetto oppure la responsabilità ricada sul produttore a seguito di fornitura di un nuovo pannello. In caso contrario il GSE provvede direttamente utilizzando gli importi trattenuti.”

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