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Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia: on line la guida 2016 dell'Agenzia delle Entrate

Semplificazioni ed estensioni fino al 31 dicembre 2016

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'aggiornamento al 2016 della guida per le detrazioni fiscali relative agli interventi di ristrutturazione edilizia.

 

Gli aggiornamenti principali dati dalla Legge di Stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) prevedono:

proroga della maggiore detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione
E’ stata prorogata al 31 dicembre 2016 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Dal 1° gennaio 2017 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

agevolazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici
La legge di stabilità 2016 ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016.

maggiore detrazione (Irpef e Ires) per gli interventi su edifici in zone sismiche ad alta pericolosità
Fino al 31 dicembre 2016 è prevista una detrazione più elevata per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.”

• detrazione Irpef per acquisti di immobili ristrutturati
È prevista una detrazione Irpef anche per gli acquisti di fabbricati, a uso abitativo, ristrutturati. In particolare, la detrazione si applica nel caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.”

 

Chi può fruire delle detrazioni fiscali

Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

• proprietari o nudi proprietari
• titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
• locatari o comodatari
• soci di cooperative divise e indivise
• imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
• soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture
.”

 

Per quali lavori spettano le agevolazioni

• interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali

• interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze

• gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che ne sia stato dichiarato lo stato di emergenza

• gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune

• i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, e alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi

• interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (es. rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici, apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione, porte blindate o rinforzate, apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini, installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti, apposizione di saracinesche, tapparelle metalliche con bloccaggi, vetri antisfondamento, casseforti a muro, fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline

• gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico

• gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia

• gli interventi per l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica

• gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici (es. l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione del corrimano

 

Alcuni aggiornamenti in merito alla procedura di accesso alle detrazioni fiscali

• soppresso l’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate;  
• abolito l’obbligo di eliminare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori;

• abolito l’obbligo di trattenuta dell’8% sui bonifici come acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa esecutrice dei lavori;

• obbligo di ripartizione delle detrazioni fiscali in 10 rate annuali;

• diritto di chi vende la propria casa di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni fiscali se non ha ancora terminato di beneficiarne oppure trasferire le detrazioni al nuovo acquirente dell’immobile.

 

Per approfondimenti scarica la guida

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