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Cumulabilità agevolazioni "Tremonti ambientale" e "Conti Energia": l'Agenzia Entrate chiarisce

Pubblichiamo il testo della Risoluzione n.58/E dell'Agenzia delle Entrate inerente la cumulabilità dell’agevolazione c.d. “Tremonti Ambientale” (art. 6, L. n. 388/2000) con le agevolazioni previste dai c.d. “Conti Energia”

Data di pubblicazione originale dell'articolo: 25/7/2016


Pubblichiamo il testo della RISOLUZIONE N. 58/E dell'Agenzia delle Entrate inerente la cumulabilità dell’agevolazione c.d. “Tremonti Ambientale” (art. 6, L. n. 388/2000) con le agevolazioni previste dai c.d. “Conti Energia”.

 

"Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimento in merito alla possibilità di beneficiare “ora per allora” dell’agevolazione c.d. “Tremonti ambientale” (articolo 6, legge 23 dicembre 2000, n. 388), presentando dichiarazione dei redditi integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998 o istanza di rimborso ex articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973. In particolare, il quesito è stato posto da soggetti che avevano realizzato un impianto fotovoltaico, per il quale sono stati goduti particolari incentivi stabiliti dalla disciplina di settore, e segnatamente dal decreto ministeriale 6 agosto 2010 (c.d. “Terzo Conto Energia”).

I dubbi relativi alla cumulabilità della c.d. detassazione per investimenti ambientali con gli incentivi del conto energia hanno spinto gli operatori, prudenzialmente, ad astenersi dall’utilizzo della misura fiscale della detassazione, onde non esporsi al rischio di subire la revoca dei più vantaggiosi incentivi di settore. In proposito si fa presente quanto segue. L’articolo 6 della legge n. 388 del 2000 prevede che, a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2001, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi. La disposizione agevolativa è stata abrogata a decorrere dal 26 giugno 2012, con decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Conseguentemente, possono beneficiare dell'agevolazione in esame gli investimenti ambientali realizzati entro la data del 25 giugno 2012. 

In merito alla cumulabilità dell'agevolazione fiscale in argomento con altre misure agevolative, l'articolo 6 citato non reca alcuna specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto; la stessa deve, pertanto, ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.
Nel caso degli impianti fotovoltaici si è posta una questione di cumulabilità dell'agevolazione fiscale citata con gli incentivi relativi al c.d. “conto energia”, disciplinati da diversi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico. Poiché la disciplina dei suddetti incentivi rientra nella competenza del suddetto Ministero, spetta a tale Autorità ogni valutazione in ordine all'attuazione della relativa normativa, anche per quanto concerne la sussistenza di eventuali limiti di cumulabilità, nonché riguardo le modalità di applicazione degli stessi (al riguardo vedasi la Nota informativa del 18 giugno 2015, pubblicata sul relativo sito istituzionale).

Con specifico riferimento all’applicazione del limite di cumulo della detassazione con gli incentivi di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (c.d. “secondo conto energia”), la norma di interpretazione recata dall'articolo 19 del decreto ministeriale 5 luglio 2012 (c.d. “quinto conto energia”) ed i relativi contributi all’interpretazione forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico hanno infine chiarito la cumulabilità dei benefici di cui al secondo conto energia con la detassazione ambientale, entro il limite del 20 per cento del costo dell'investimento".

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