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Documento di gara unico europeo (DGUE): cos'è e come si compila

Il Ministero dei Trasporti ha fornito le linee guida per la corretta compilazione l documento di gara unico europeo - DGUE, approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

Servirà a professionisti e imprese per dichiarare i requisiti di idoneità e l’assenza di motivi di esclusione per le domande di partecipazione a una gara e di presentazione delle offerte (articolo 80 Nuovo Codice Appalti)
 
Il Ministero dei Trasporti ha fornito le linee guida per la corretta compilazione l documento di gara unico europeo - DGUE, approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.
 
Il DGUE serve a imprese e professionisti per dichiarare i requisiti di idoneità e l'assenza dei motivi di esclusione per le domande di partecipazione a una gara e di presentazione offerte, così come stabilito dall'articolo 20 del Nuovo Codice dei Contratti.
 
E' molto importante sapere che il DGUE sostituisce i moduli delle amministrazioni, semplifica le procedure e standardizza le dichiarazioni, riducendo gli oneri amministrativi delle PA e degli operatori che vogliono partecipare a una gara. Fino al 18 aprile 2018 la versione telematica e cartacea del DGUE potranno coesistere. Dal 19 aprile 2018, invece, sarà solamente on line.
 
Le linee guida, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.170 del 22/7, rappresentano una sorta di vademecum per la corretta compilazione e presentano alcune modifiche rispetto al modello europeo. Si precisa, nelle linee guida, che il DGUE sarà utilizzabile in tutte le procedure di affidamento per qualunque importo, eccetto per gli affidamenti diretti sotto 40mila euro, dove la Stazione Appaltante potrà scegliere se usare o meno il DGUE.
 
Il Mit, assieme alle linee guida, ha fornito anche un modello di formulario per il DGUE che si può scaricare e compilare. 

DGUE: analisi sintetica del documento
1 - Informazioni sulla procedura d’appalto e l’amministrazione aggiudicatrice.
2 - Informazioni sull’operatore economico e sull’eventuale ricorso all’avvalimento o al subappalto.
3 - Certificazione dell'assenza di cause di esclusione.
  • 3A: condanne penali.
  • B: pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali.
  • C: informazioni su insolvenze, conflitti di interesse o illeciti professionali.
4 - Informazioni sul possesso dei requisiti richiesti: idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali.
5 - Autocertificazione, da parte dell'operatore, di essere tra i soggetti che la SA non può escludere per limitare il numero di candidati qualificati nelle procedure di particolare complessità (articolo 91 Nuovo Codice Appalti)
6 - Dichiarazioni finali sulla veridicità delle informazioni fornite.