Codice Appalti
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Opere superspecialistiche Codice Appalti: il Consiglio di Stato ferma tutto

Palazzo Spada sospende il parere sull'elenco delle opere superspecialistiche in attesa dei chiarimenti da parte del MIT sulle memorie presentate da Finco e Ance. Solo in seguito il Consiglio di Stato si esprimerà in merito

Il Consiglio di Stato ha bloccato il parere sull'elenco delle opere superspecialistiche, fermando quindi il decreto attuativo di riferimento del Nuovo Codice Appalti che deve individuare le opere “superspecialistiche” per cui è escluso l’avvalimento.

Secondo Palazzo Spada, che si è espresso con parere n.1953/2016 del 21 settembre, il Ministero delle infrastrutture avrebbe dovuto rispondere ai dubbi degli operatori, in particolare quelli presentati da Finco e Ance. Non avendolo fatto, bisognerà condurre nuove indagini e capire se le proposte delle associazioni sono ammissibili. In seguito, i giudici amministrativi si esprimeranno in merito.

Lo schema di decreto del Mit reca l'“individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’art.89, comma 11, del d.lgs. 50/2016" e individua l’elenco delle opere cosiddette “superspecialistiche” per le quali non è ammesso il ricorso all’avvalimento qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione dei lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, anche opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, nell’ipotesi in cui il valore di tali opere superi il dieci per cento del complesso dei lavori.

Va edienziato anche che tale elenco assume rilievo anche ai fini del subappalto: per l'art.105, comma 5 del nuovo Codice, infatti, il ricorso a tale strumento, in relazione alle predette opere, non può superare “il trenta per cento dell'importo” complessivo dei lavori oggetto dell’appalto o della concessione dei lavori.

Il Mit ha così varato il decreto contenente l’elenco delle 15 opere superspecialistiche, che comprende 13 categorie indicate dall’art.12 della Legge 80/2014 (OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30), aggiungendovi la categoria OS 12-B, cioè barriere paramassi, fermaneve e simili proposta da Assoroccia, e la OS 32, inerente alle strutture in legno, suggerita da FederlegnoArredo.

Nel parere 'di fermo' del Consiglio di Stato si legge, però, che anche l’Ance e la Finco avevano proposto l’inserimento di altre categorie (la proposta Finco) e segnalato possibili violazioni della concorrenza, ma che il MIT, dopo aver accolto le precedenti proposte, ha accantonato queste ultime senza fornire spiegazioni approfondite. Da qui, il 'fermo' in attesa di delucidazioni.
 

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