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DL Terremoto: niente incarichi al professionista non in regola con Inarcassa

Il testo del decreto Terremoto, in materia di requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti abilitati, prevede che gli incarichi possano essere affidati solo scritti agli ordini e collegi professionali che non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC

Solo i professionisti abilitati, regolarmente iscritti agli ordini e collegi professionali e in regola con Inarcassa possono ricevere incarichi di progettazione e direzione lavori di ricostruzione nelle zone colpite dal sisma dello scorso 24 agosto: in tal senso, il testo del Decreto Terremoto è estremamente chiaro.

Dalla lettura dell'ultima bozza licenziata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 12 ottobre (quella definitiva, in corso di pubblicazione in Gazzetta), si evince chiaramente che i criteri per essere ammessi agli elenchi dei professionisti abilitati sono stringenti e circoscritti.

Elenco speciale dei professionisti
Prima di tutto, va sotolineato che l’iscrizione nell’elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC (documento unico di regolarità contributiva) regolare. L’elenco speciale, adottato dal commissario straordinario, è reso disponibile presso le Prefetture - uffici territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, L’Aquila e Teramo, nonché presso tutti i comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.

Prima dell'elenco
Nel DL Terremoto è specificato chiaramente che sino all'istituzione dell'elenco possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.

Assenza di rapporti precedenti
In ogni caso, per l'affidamento di incarichi, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione con l’impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. Il tutto va dimostrato con apposita autocertificazione al committente, trasmettendone copia anche agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.