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Edifici storici e competenze professionali: Architetti contro Ingegneri

In una lettera al Mibact, il Cnappc sostiene che gli ingegneri stiano tentando di aggirare quanto sancito dal Consiglio di Stato nella sentenza 21/2014 sull'impossibilità, da parte degli stessi, di svolgere l'attività di direzione dei lavori sugli immobili storici

E guerra fu. Architetti contro Ingegneri, nell'ennesimo episodio della saga. Stavolta l'oggetto del contendere è rappresentato dai lavori inerenti gli immobili vincolati di rilevante carattere storico e artistico, e che, per effetto della sentenza 21/2014 del Consiglio di Stato, non consente agli Ingegneri la possibilità di svolgere l’attività di direzione dei lavori.

Per il Cnappc (Consiglio nazionale architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori), invece, gli Ingegneri stanno tentando in ogni modo di 'aggirare' quella disposizione. In una lettera inviata al capo di Gabinetto del Mibact, viene infatti sottolineato come “non corrisponda al vero che gli ingegneri possono avere un ruolo nella ‘parte tecnica’ degli edifici vincolati” e stigmatizzato “l’ennesimo tentativo di voler aggirare la tematica delle competenze professionali”.

Gli Architetti, indispettiti dal comportamento del CNI, sottolineano anche la necessità, da parte del Mibact, di aprire un confronto al fine di una verifica congiunta (ingegneri ed architetti) sulla tematica delle competenze professionali, visto che la sentenza 21/2014 è stata estremamente chiara sulla "parte tecnica" degli immobili vincolati.

Ricordiamo, per completezza, che la sentenza 21/2014 di Palazzo Spada ha riaffermato l'orientamento sancito dall'art.52 del Regio Decreto n.2537 del 23 ottobre 1925, che riserva ai soli architetti le attività professionali sugli immobili di pregio storico-artistico. Permane, invece, la competenza degli ingegneri per “le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l’edilizia civile vera e propria”, cioè l'intervento tecnico.

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