Data Pubblicazione:

Energia: la Liguria si allinea con la normativa nazionale, ecco cosa cambia per i tecnici

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria di mercoledì 14 dicembre 2016 è stata pubblicata la Legge Regionale n.32 del 7 Dicembre 2016 “Modifiche alla Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e al relativo regolamento di attuazione". Con l’entrata in vigore della Legge Regionale vengono abrogate le disposizioni regionali non allineate con la normativa nazionale.

Nuove norme in materia di energia

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria di mercoledì 14 dicembre 2016 è stata pubblicata la Legge Regionale n.32 del 7 Dicembre 2016 “Modifiche alla Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e al relativo regolamento di attuazione". Con l’entrata in vigore della Legge Regionale vengono abrogate le disposizioni regionali non allineate con la normativa nazionale.
Come ben noto, il 26 giugno 2015 Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa ha emanato tre decreti: "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" (D.M. Requisiti Minimi); "Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (D.M. Linee Guida); "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici" (D.M. Relazioni Tecniche). I Decreti sono entrati in vigore dal 1 ottobre 2015.
Mentre altre Regioni si sono allineate alle disposizioni nazionali in tempi brevi, la Regione Liguria ha avuto più tempo per modificare la legge regionale e quindi permettere una transizione più graduale verso la nuova impostazione della valutazione delle prestazioni energetiche.
Questo è stato possibile, in quanto la Regione Liguria aveva recepito direttamente le indicazioni delle Direttive Europee a partire dalla 2002/91/CE, con la legge regionale n.22 del 2007. Le modifiche e integrazioni a questa, emanate negli anni successivi, le avrebbero permesso di ritardare il recepimento delle disposizioni nazionali fino al 1 ottobre 2017.

Alcuni aspetti della nuova normativa regionale
Gli aggiornamenti in sostanza comportano l'applicazione dei tre Decreti Ministeriali del 26/06/2015 attuativi della Legge 90/2013, ovvero il riferimento a nuovi standard prestazionali per gli edifici nei casi di nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti o riqualificazioni; l'aggiornamento del software regionale (CELESTE 3.0) in conformità alle norme tecniche UNI/TS 11300 parti 1, 2, 3, 4, 5 e 6; l'uso di un nuovo formato di APE; la predisposizione di nuove procedure di monitoraggio e controllo degli APE.
Inoltre per la compilazione della relazione tecnica di progetto si fa riferimento agli schemi e alle modalità indicate nel Decreto nazionale in caso di nuova costruzione, ristrutturazione rilevante o interventi di riqualificazione energetica.

Le novità per il tecnico che opera in Liguria riguardano nella sostanza alcuni aspetti tra i quali il confronto con l'edificio di riferimento i cui parametri sostituiscono i precedenti limiti imposti in termini di energia primaria, il calcolo degli indici di prestazione in kWh/m2anno per tutti gli edifici residenziali e non, la necessità di calcolare il fabbisogno di energia per ascensori e scale mobili per gli edifici non residenziali.
L'edificio di riferimento, in particolare, rappresenta un edificio con caratteristiche geometriche, ubicazione, orientamento, destinazione d’uso uguali a quelle dell’edificio reale, ma con parametri termici ed energetici di riferimento indicati nel Decreto (D.M. Requisiti Minimi).
Il formato dell'APE viene modificato, anche se più nella grafica che nella sostanza, per risultare più intuitivo e di facile interpretazione. Viene introdotta una banca dati nazionale degli edifici, il SIAPE (Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica), che dovrà essere alimentato dai dati degli APE forniti dalle Regioni.

Una delle modifiche sostanziali apportate dalla Legge Regionale n.32/2016 è rappresentata dalla sostituzione dell'articolo 29 che definisce i contenuti del regolamento attuativo della legge regionale. Dai suoi contenuti viene infatti eliminata l'indicazione della metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, i requisiti minimi di prestazione energetica, nonché i criteri e le modalità per la redazione e il rilascio dell'attestato. Questi aspetti infatti sono affrontati dalla normativa di legge nazionale. Rimangono da regolamentare i criteri per l'interconnessione tra le banche dati regionali, i piani e le procedure di controllo degli attestati e le disposizioni attuative del DPR n.74/2013 in merito all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.

Il Regolamento di attuazione della Legge Regionale è in fase di definizione e sarà pubblicato nel corso del 2017.
La Legge Regionale n. 32/2016 è stata dichiarata urgente ed entra in vigore dal 15 dicembre 2016. Dal giorno successivo è da utilizzarsi anche l'aggiornamento del software per la redazione degli attestati di prestazione energetica, CELESTE 3.0. Resta inteso che è facoltà del tecnico utilizzare tale software, messo gratuitamente a disposizione da parte della Regione, in alternativa ai software commerciali.

Ad oggi questi ultimi, come anche CELESTE 3.0, sono in attesa di essere sottoposti da parte del CTI alla procedura per la verifica degli strumenti di calcolo e software commerciali (www.cti2000.it, certificazione software).