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Varianti edilizie: differenze tra essenziali e minori

Distinzione tra variante essenziale e variante minore o leggera: il Tar Campania pubblica alcuni chiarimenti importanti, ricordando che ogni modifica incompatibile con il disegno globale ispiratore dell'originario progetto edificatorio costituisce variante essenziale

In ambito di normativa urbanistica, è molto importante conoscere le differenze tra le cd. varianti essenziali e le cd. varianti minori (o leggere): in quest'ottica, di sicuro interesse è quanto espresso nella sentenza 4605/2017 del Tar Campania, che ha fatto chiarezza sulla questione accogliendo il ricorso contro di un'agenzia immobiliare contro la disposizione comunale di annullamento di ufficio degli effetti di una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) per interventi di restauro e risanamento conservativo di una porzione immobiliare.

Il Tar ricorda che costituisce variante essenzialeogni modifica incompatibile con il disegno globale ispiratore dell'originario progetto edificatorio, sia sotto l'aspetto qualitativo sia sotto l'aspetto quantitativo. Ai fini della configurazione dell'ambito di tale istituto, soccorre la definizione di variazione essenziale enunciata dall'art. 32, d.P.R. n. 380 del 2001, la quale ricomprende il mutamento della destinazione d'uso implicante alterazione degli standards, l'aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, le modifiche sostanziali di parametri urbanistico - edilizi, il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito e la violazione delle norme vigenti in materia antisismica, mentre non ricomprende le modifiche incidenti sulle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative”.

Per quel che riguarda invece la variante minore o leggera, il riferimento è l'art.22 comma 2 del dpr 380/2001, dove si prevede che "sono subordinate a s.c.i.a. (ex d.i.a.) le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, non violano le prescrizioni eventualmente contenute nel permesso di costruire".

In queste ipotesi, quindi, la SCIA costituisce "parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e può essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori: la formulazione dell'art. 22 consente, pertanto, la possibilità di dare corso alle opere in difformità dal permesso di costruire e poi regolarizzarle entro la fine dei lavori, purché si tratti - come si è visto - di varianti leggere minori o leggere".