Cessione del Credito
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Ecobonus e simabonus condomini: la cessione del credito si fa così

Ecobonus e sismabonus condomini: l'Agenzia delle Entrate chiarisce, in due distinte circolari, le modalità di cessione del credito che può essere trasferito ai fornitori o ad altri soggetti privati, ma non a banche e a intermediari finanziari. Possibile il successivo trasferimento dei privati ad altri soggetti

Con due provvedimenti dell'8 giugno, il n.108577 per l'ecobonus e il n.108572 per il sismabonus, l'Agenzia delle Entrate forniscono precise indicazioni sulle modalità della cessione del credito legato all'ecobonus e al sismabonus da parte dei condòmini, beneficiari della detrazione d’imposta per particolari interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici e per gli interventi che prevedono l’adozione di misure antisismiche di maggior rilievo.

Essi possono infatti edere un credito d’imposta corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Per le ipotesi previste dal disegno di legge di conversione del DL 50/2017 (cd Manovrina), che amplia la possibilità per i soggetti no tax area di cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione per gli interventi condominiali di riqualificazione energetica, le Entrete emanaranno ulteriori istruzioni.

Chi può cedere il credito
I condòmini, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari delle detrazioni di imposta per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica, possono cedere il credito a favore dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi e di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. Tali soggetti possono a loro volta cedere il credito ottenuto dai condòmini. E’, invece, esclusa la cessione del credito a favore di istituti di credito, intermediari finanziari e anche delle amministrazioni pubbliche. Il credito cedibile è quello che corrisponde alla detrazione teoricamente attribuita al condòmino, pari alla percentuale delle spese prevista per gli interventi agevolabili.

Come cedere il credito
Il condòmino che cede l’intero credito d’imposta, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, l’avvenuta cessione e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo. L’amministratore, entro il successivo 28 febbraio, comunica questi dati all’Agenzia delle Entrate con la procedura prevista per l’invio dei dati ai fini della dichiarazione precompilata. L’Agenzia, sulla base delle informazioni ricevute e dopo aver ricevuto l’assenso del cessionario, gli mette a disposizione nel “Cassetto fiscale” il credito d’imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare.

Utilizzo del credito d’imposta in compensazione
Il credito d’imposta può essere utilizzato con la stessa tempistica con cui il condòmino avrebbe fruito della detrazione e, quindi, deve essere ripartito in cinque quote annuali di pari importo, in caso di interventi di riduzione del rischio sismico e in dieci quote, per i lavori di riqualificazione energetica, con la possibilità di portare in avanti la quota non utilizzata. La prima quota è utilizzabile a partire dal 10 marzo dell’anno in cui l’amministratore di condominio comunica i dati all’Agenzia, limitatamente all’importo corrispondente alle spese sostenute dal condominio nell’anno precedente e riferibili al condòmino cedente.

Ecobonus: il credito cedibile
Il credito d’imposta cedibile per quel che riguarda l'ecobonus corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda sul reddito, prevista nella misura del 70% delle spese sostenute, se relative a interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, ovvero del 75%, in caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015 del MISE. La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 40mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Sismabonus: il credito cedibile
In merito al sismabonus, invece, il credito d’imposta cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda sul reddito, prevista nella misura del 75% delle spese sostenute, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe inferiore di rischio, ovvero dell’85%, se c’è passaggio a due classi inferiori di rischio. La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

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