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L'equo compenso? E' già compreso nel Jobs Act Autonomi, basta applicare la legge

Equo compenso: secondo il Consiglio Nazionale dei Commercialisti il Jobs Act Autonomi, all'art.3, introduce il divieto di abuso di dipendenza economica e pertanto le garanzie esistono già, il prossimo step è applicarle

L'equo compenso è già garantito dall'art.3 del Jobs Act Autonomi (legge 81/2017), che sancisce il divieto di abuso di dipendenza economica. E' l'interpretazione fornita dal CNDCEC (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili), poiché l'art.3 definisce l'inefficacia di alcune clausole contrattuali a causa del loro carattere abusivo.

Tali clausole 'vietate' si riferiscono, tra l'altro, alla facoltà di recedere dal contratto senza un adeguato preavviso, di modificare unilateralmente le condizioni del contratto e di definire termini di pagamento superiori ai 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Non solo tali clausole sono inefficaci, ma si prospetta anche un risarcimento del danno poiché si applica, in quanto compatibile, l'art.9 della legge 192/1998 sulle disposizioni in materia di abuso di dipendenza economica verso le imprese.

Tra queste condizioni, rientra l'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie tra le quali, innanzitutto, la determinazione del compenso in maniera non adeguata alla qualità o quantità della prestazione, ovvero la mancata configurazione di un equo compenso. Per il CNDCEC, quindi, "in questa prospettiva sono senz'altro vessatorie le clausole che stabiliscono compensi ingiustamente bassi e non commisurati al lavoro svolto, ma lo sono anche quelle che impongono al lavoratore di anticipare le spese o ne escludono il rimborso oppure prevedono addirittura la gratuità di alcune attività".

Per il presidente del CNDCEC Massimo Miani, quindi, "la norma non consente più lo sfruttamento dei  professionisti. Ora dobbiamo tutti impegnarci affinché si trovi una effettiva e diffusa applicazione della stessa". Oltre ad impegnarsi nelle denunce di possibili abusi, il CNDCEC chiede che sia espressamente riconosciuta anche ai consigli degli ordini “la legittimazione attiva a intraprendere ogni azione legale nei confronti del committente per tutelare non solo il contraente ma l’intera categoria professionale”.

ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA: LE NORME DI RIFERIMENTO

  • Art. 1 legge 81/2017 - Le disposizioni del presente capo si applicano ai rappor ti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile.
  • Art. 3 comma 4 legge 81/2017 - Ai  rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in  quanto compatibile, l’art. 9 della legge 192/1998 in materia di abuso di dipendenza economica.
  • Art. 9 comma 2  legge 192/1998 - L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.