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Trasferimenti gratuiti di immobili senza obbligo di attestazione energetica?

Attestato di prestazione energetica: in una recente interrogazione parlamentare è stata chiesta l'adozione di un atto per l'interpretazione della normativa di riferimento volta a eliminare l'obbligo di dotazione dell'APE per gli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o a promuovere un'iniziativa legislativa, volta all'eliminazione dell'obbligo di dotazione, allegazione e produzione dell'APE

La richiesta propedeutica all'eliminazione dell'APE (attestato prestazione energetica) per i trasferimenti di immobili gratuiti, come ad esempio le donazioni dei genitori ai figli, è contenuta nell'interrogazione parlamentare della senatrice Erika Stefani (Lega Nord e Autonomie), contenuta nella seduta parlamentare n.861 del 18 luglio.

Nello specifico, viene ricordato che l'obbligo di dotazione dell'APE è entrato in vigore a partire dal 4 agosto 2013, disposto dalla legge 90/2013, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 63/2013, che ha modificato, al riguardo, l'art. 6, comma 2 del d.lgs. 192/2005. Prima, infatti, l'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica era previsto solo in riferimento agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso.

Successivamente, l'art.1 comma 7 del DL 145/2013 ha modificato i commi 3 e 3-bis dell'art. 6 del DL 63/2013, escludendo dall'obbligo di allegazione dell'attestazione della prestazione energetica e di attestazione di ricevuta informativa gli atti relativi al trasferimento di immobili a titolo gratuito, facendo venire meno, per questi ultimi, la nullità del contratto per l'ipotesi di mancata allegazione del documento.

Siamo quindi di fronte a una situazione particolare, poiché da un lato è rimasto in vigore il comma 2 dell'art. 6 del DL 63/2013, che estende l'obbligo di dotazione dell'attestato anche agli atti di trasferimento a titolo gratuito, e dall'altro sono stati modificati i commi 3 e 3-bis dello stesso decreto che, di fatto, abroga l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica e di rendere in atto la dichiarazione di ricevuta informativa nel caso di atto a titolo gratuito.

Tutto ruota quindi attorno all'attestazione e all'allegazione dell'APE: si chiede pertanto di sapere se il Ministro dello Sviluppo Economico voglia adottare un atto per l'interpretazione della normativa in questione, volto a confermare quanto stabilito dall'art. 1, comma 7 del DL 145/2013, eliminando l'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica per agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o a promuovere un'iniziativa legislativa, volta all'eliminazione dell'obbligo di dotazione, allegazione e produzione del medesimo.