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CAMPANIA: Pubblicata la Legge Regionale n. 22 per la riqualificazione ambientale delle cave

Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in aree di crisi ed in Zone Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54

In seguito alla pubblicazione sul B.U.R.C. n. 61 del 31 luglio 2017 è entrata in vigore la Legge Regionale  n. 22 del 28 luglio 2017 “Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in aree di crisi ed in Zone Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 ”.

Si segnala, in particolare, che in base all’art. 2 della L. R. n. 22/2017 il Piano Regionale delle Attività Estrattive prevede un programma straordinario di riqualificazione dei siti dismessi e non interessati da programmi di ricomposizione ambientale. L’inserimento dei siti nel programma straordinario comporta la pubblica utilitàdegli interventi e la loro attuazione mediante Accordi di programma fra la Regione e gli enti locali interessati. Gli interventi di riqualificazione possono comprendere anche destinazioni per il riuso produttivo ed ambientale. L’indennità di esproprio viene determinata computando in detrazione i costi degli interventi di riqualificazione.

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